Gli strumenti finanziari possono formare oggetto di una gestione accentrata che consente di ridurre i costi e rischi connessi alla loro custodia. La gestione accentrata è possibile in quanto gli strumenti finanziari, essendo fungibili, possono essere depositati in una unica massa e possono essere adottate per essi tecniche di trasferimento tra i depositanti basate su meccanismi scritturali evitando in tal modo la consegna del documento.

La gestione accentrata di strumenti finanziari era in un primo tempo affidato solo alla Monte Titoli Spa ma il testo unico finanziario ha previsto la possibilità di soggetti diversi denominati società di gestione accentrata e ha previsto modalità (talvolta obbligatorie e talvolta facoltative) di gestione de materializzata grazie all’intervento di un intermediario abilitato.  L’attività di gestione accentrata è quindi riservata dalla legge alle società di gestione accentrata che devono avere la forma delle società per azioni e avere per oggetto esclusivo la prestazione di questo servizio.  Tali società sono assoggettate ad una disciplina analoga a quella prevista per tutti i soggetti operanti nell’ambito dell’intermediazione finanziaria e al controllo congiunto da parte di Banca d’Italia e Consob.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari rappresentati da titoli (e quindi per i quali non opera il regime di de materializzazione) la legge prevede un contratto di deposito stipulato tra l’interessato e un intermediario finanziario il quale provvede poi a sub depositare gli strumenti finanziari presso una società di gestione accentrata. In tal modo tutti gli strumenti finanziari della stessa specie vengono immessi in un’unica massa presso la società di gestione accentrata e ogni investitore rimane proprietario pro quota in base ai titoli immessi, sui quali conserva l’esercizio dei relativi diritti.

Il trasferimento dei titoli avviene sulla base della stessa disciplina prevista per la dematerializzazione (che vedremo dopo)  e quindi non avviene pi mediante la consegna degli strumenti stessi (che rimangono depositati presso la società di gestione accentrata) ma attraverso una semplice scritturazione contabile in base alla quale viene variata nelle scritture contabili della società di gestione e del depositario la persona dell’avente diritto. Ne consegue che il sub deposito degli strumenti finanziari presso la società di gestione smaterializza la loro circolazione e quindi si comprende come per la gestione accentrata si rinvii alla disciplina prevista per la de materializzazione.

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