Secondo il testo unico finanziario i titoli di stato e gli strumenti finanziari destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli e pertanto per essi viene prevista la dematerializzazione obbligatoria. A differenza dalla gestione accentrata vista prima in questo caso quindi manca addirittura il documento rappresentativo dello strumento finanziario in questione che viene rappresentato quindi solo dalle risultanze dei conti nel quale è registrato. Accanto alla dematerializzazione obbligatoria la legge prevede una dematerializzazione facoltativa consentendo agli enti emittenti di strumenti finanziari di assoggettarli a questa disciplina.

Gli strumenti de materializzati sono soggetti ad un regime di gestione accentrata ma anche ad un particolare regime di circolazione che prevede un complesso sistema di conti. Infatti presso ogni emittente di strumenti finanziari sono aperti una serie di conti intestati ognuno ad un diverso intermediario dove vengono registrati i movimenti finanziari disposti tramite lo stesso intermediario. Presso il singolo intermediario sono poi aperti altri conti in ognuno dei quali sono registrati gli strumenti finanziari di pertinenza dello stesso intestatario nonché il trasferimento e gli eventuali vincoli su essi disposti.

E’ proprio in base alla registrazione nel conto acceso presso l’intermediario che viene riconosciuta al titolare del conto la legittimazione piena ed esclusiva all’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari. La registrazione nel conto presso l’intermediario quindi è l’unico modo per trasferire gli strumenti finanziari de materializzati oltre che per costituire vincoli sui medesimi. Gli altri diritti possono invece essere esercitati direttamente da parte dell’intestatario del conto tramite le necessarie certificazioni rilasciate dall’intermediario.

E’ evidente anche come la legge sottoponga ad una disciplina uniforme gli strumenti finanziari de materializzati e i titoli di credito tanto è vero che dispone che a colui che ha ottenuto la registrazione possano essere opposte dall’emittente solo le eccezioni a lui personali e quelle comuni agli altri titolari degli stessi diritti e inoltre dispone anche che chi ha ottenuto la registrazione in base ad un titolo idoneo e in buona fede non è soggetto a pretese e ad azioni da parte di precedenti titolari.

E’evidente quindi l’intenzione di equiparare chi ha ottenuto la registrazione a chi è possessore legittimato di un titolo di credito, intenzione che può essere spiegata considerando la dematerializzazione come una evoluzione del sistema dei titoli di credito, Infatti l’incorporazione del diritto nel documento (nei titoli di credito) risponde certamente all’esigenza di assicurare l’esclusività del suo possessore riducendo i rischi derivanti da eventuali altrui pretese e a tale esigenza risponde anche il sistema della dematerializzazione solo che la situazione di esclusività viene qui garantita non in base al possesso di un documento ma attraverso la registrazione nel conto aperto presso l’intermediario

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