Per quanto riguarda i documenti di legittimazione e i titoli impropri diciamo che hanno solo una funzione di legittimazione, ma sono privi dei caratteri di letteralità e di autonomia – e quindi non sono titoli di credito – quei documenti che servono:

– o soltanto ad identificare l’avente diritto alla prestazione e in questo caso si parla di documenti di legittimazione (ad esempio, il biglietto di viaggio che non è cedibile, ma la cui esibizione dà al presentatore il diritto di pretendere la prestazione in esso indicata senza essere costretto a provare di avere stipulato il contratto di trasporto);

– o anche a consentire il trasferimento del diritto di credito senza l’osservanza delle forme proprie della cessione e in questo caso si parla – invece – di titoli impropri (impropri, appunto perché non sono veri e propri titoli di credito; ad esempio, il vaglia postale che, come la cambiale, ha la funzione di permettere la cessione del credito mediante il trasferimento del possesso del documento accompagnato dalla girata, ma che – a differenza della cambiale – non attribuisce al portatore legittimo un diritto letterale ed autonomo).

Per quanto riguarda, invece, i titoli atipici diciamo che a norma dell’art. 1987 “la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge”. Ora dal momento che il codice civile (all’art. 1992) disciplina la figura generale dei titoli di credito, dei documenti di legittimazione e dei titoli impropri senza individuarli specificamente, gli interpreti sogliono (richiamandosi al principio dell’autonomia privata prevista dagli artt. 1322 c.2 e 1324) ritenere ammissibile l’emissione di titoli di credito anche atipici (cioè non previsti neppure da leggi speciali).

È opportuno specificare, però, che essi (ossia i titoli atipici) non possono essere emessi, quando hanno per oggetto l’obbligazione di pagare una somma di denaro, cioè titoli di credito al portatore non previsti dalla legge (art. 2004).

 

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