La normativa dettata per i titoli di credito come abbiamo detto non si applica a quei documenti che non sono destinati alla circolazione anche se svolgono la funzione di legittimazione del credito. La legge prevede due categorie di questi documenti:

a) i documenti di legittimazione che svolgono la loro funzione solo in sede di esercizio del diritto permettendo l’identificazione la persona che ha diritto alla prestazione. Sono documenti di questo tipo i biglietti di viaggio, di cinema o teatro o gli scontrini dei deposito bagagli. Questi documenti legittimano il possessore semplicemente come titolare originario del diritto e non svolgono alcun ruolo ai fini della circolazione dello stesso. Tali documenti si riferiscono spesso a titoli intrasferibili ma anche quando si riferiscono a diritti trasferibili ai fini della circolazione non basta la semplice trasmissione del documento essendo necessaria anche una cessione nelle forme ordinarie previste per la cessione dei crediti o una successione nei modi del diritto comune.

b) i titoli impropri, i quali consentono il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione ma con gli effetti di quest’ultima. E’ titolo improprio ad esempio il vaglia postale che come la cambiale ha l’effetto di permettere la cessione del credito attraverso il trasferimento del possesso del documento accompagnato dalla girata ma che a differenza dalla cambiale non attribuisce al portatore legittimo un diritto letterale ed autonomo.

Creazione del titolo di credito : titolarità e legittimazione

Nei titoli di credito viene a realizzarsi tra documento e diritto, ai fini della circolazione, una connessione (detta incorporazione) per effetto della quale l’esercizio del diritto viene a dipendere dal possesso del documento secondo la legge di circolazione che gli è propria. E’ ovvio che la creazione e il rilascio di un titolo di credito trovano giustificazione in un preesistente rapporto tra emittente e primo prenditore, detto rapporto sottostante o causale. Per effetto della creazione del titolo di credito tale rapporto giuridico non viene modificato ma si ottiene l’effetto che la prestazione dovuta in base al rapporto giuridico stesso verrà adempiuta nei confronti del possessore del titolo indipendentemente dal fatto che questo sia l’originario contraente o una persona a cui il titolo sia pervenuto attraverso la legge di circolazione.

Questo fatto ha sia un effetto positivo che negativo. Infatti attraverso l’incorporazione del diritto nel documento si consente l’esercizio del diritto anche al possessore che non sia il titolare nonché la possibilità di attribuire ad altri tale esercizio attraverso il trasferimento del documento (effetto positivo). Tuttavia però in questo modo viene impedito l’esercizio del diritto da parte del non possessore titolare e si vuota di contenuto l’eventuale trasmissione del diritto che questo abbia fatto ad altri (effetto negativo).

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