In relazione alla legge di circolazione si distinguono titoli al portatore, titoli all’ordine e titoli nominativi. Nei titoli al portatore la legittimazione ad esercitare il diritto è attribuita al possessore del titolo e la circolazione di tale legittimazione si attua attraverso l’impossessamento del titolo da parte di persona diversa. Nei titoli all’ordine e nei titoli nominativi invece la legittimazione all’esercizio del diritto presuppone sia il possesso del titolo che una certificazione documentale che si attua in modo diverso nei secondi rispetto ai primi. Infatti nei titoli all’ordine la legittimazione all’esercizio del diritto deriva dal fatto che il possessore è intestatario originale del titolo (prenditore) o un giratario in base ad una serie continua di girate.

In questi titoli quindi la certificazione documentale consiste nella girata e cioè nell’ordine scritto sul titolo e sottoscritto dall’intestatario del titolo o dal giratario di compiere la prestazione alla persona a favore della quale la girata è fatta. La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo e in linea generale il girante non è responsabile dell’adempimento della prestazione da parte dell’emittente.

Nei titoli nominativi invece la legittimazione all’esercizio del diritto deriva dal fatto che il possessore è iscritto come tale nel registro dell’emittente. In essi quindi la certificazione documentale si attua attraverso la duplice annotazione da parte dell’emittente del nome del nuovo possessore nel titolo e nel registro. E’ anche possibile per i titoli nominativi una certificazione documentale in base alla girata solo che essa ha efficacia limitata e deve attuarsi secondo determinate forme.

Essa infatti deve indicare il nome del giratario e la data e la sottoscrizione del girante deve essere autenticata da un notaio, da un agente di cambio o da una Sim. Inoltre il giratario, sulla base della girata, può solo pretendere l’intestazione del titolo a suo nome e l’annotazione nel registro ma non può esercitare immediatamente il diritto menzionato nel titolo. Con la girata pertanto si acquisisce solo il diritto ad esigere il completamento della certificazione documentale dalla quale solo deriverà la vera e propria legittimazione all’esercizio del diritto.

Il documento come indice di circolazione

Anche per quanto riguarda la legittimazione all’esercizio del diritto il documento deve essere considerato come strumento di circolazione. Infatti la titolarità del diritto anche se è incorporata in un titolo di credito si determina solo in base al negozio che lo costituisce o ai negozi successivi che lo trasferiscono. Essa prescinde anche dal possesso ad legittimationem del titolo. Infatti se il titolare di un credito cartolare subisce un furto o la distruzione del titolo di credito è ancora titolare del credito cartolare ma non può pretendere il pagamento dal debitore in quanto non potendo più presentargli il titolo ha perso la legittimazione d ottenere la prestazione indicata nel titolo stesso né tanto meno può trasferire ad altri il suo credito in quanto non è più portatore legittimo del titolo di credito e quindi non può trasmetterne il possesso con l’osservanza della legge di circolazione propria del titolo.

Il titolare del credito cartolare potrà però sempre far valere la titolarità per ricostituirsi la legittimazione attraverso la procedura di ammortamento o l’azione di rivendicazione o di restituzione. In un solo caso questa possibilità viene meno e cioè quando il titolo di credito sia pervenuto ad un possessore di buona fede di fronte al quale si arresta l’azione di rivendica da parte del titolare.

Conseguenze della natura del titolo di credito

Dal fatto di essere connessa al documento solo la legittimazione derivano alcune conseguenze:

a) pur essendo il documento necessario per l’esercizio del diritto occorre mettere in chiaro che il diritto può sorgere senza il documento o essere successivamente incorporato in esso, e inoltre che la distruzione volontaria del documento abilita il possessore a chiedere un altro mezzo di legittimazione

b) è sempre possibile la sostituzione del documento con un altro senza che si modifichi la situazione giuridica preesistente. Questo avviene generalmente quando il titolo si sia logorato o quando siano esaurite le cedole degli interessi o dei dividendi.

c) possono coesistere più documenti contemporaneamente ciascuno dei quali abilitati all’esercizio dell’unico diritto in essi menzionato. Si parla in tal caso di duplicati per i quali va comunque ribadito che essendo unico il debito del creatore del titolo questo ‘ liberato adempiendo la prestazione nei confronti del possessore di uno qualunque dei duplicati.

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