Il principio della incorporazione dovrebbe comportare che l’esercizio del diritto cartolare è precluso anche in caso di perdita involontaria del titolo (smarrimento, sottrazione o distruzione). La legge tuttavia non giunge a queste estreme conseguenze in quanto a favore di colui che ha perso il possesso del titolo e la legittimazione sono apprestati rimedi che, pur nel rispetto della esigenza primaria di sicurezza della circolazione, consentono di svincolare l’esercizio del diritto dal possesso del titolo. Tali rimedi sono diversi per i titoli all’ordine o nominativi o per i titoli al portatore.

Per i titoli all’ordine o nominativi è previsto l’istituto dell’ammortamento che è uno speciale procedimento diretto ad ottenere la dichiarazione giudiziale che il titolo originario non è più strumento di legittimazione. Chi ottiene l’ammortamento può infatti esigere il pagamento su presentazione del relativo decreto e se il titolo non è scaduto può ottenere dall’emittente un duplicato del titolo perduto.

La procedura di ammortamento è ammesso solo in caso di perdita involontaria del possesso (smarrimento, sottrazione o distruzione) e si articola in due fasi, una necessaria e l’altra eventuale. La procedura inizia con la denuncia al debitore della perdita del titolo e con il contestuale ricorso dell’ex possessore al presidente del tribunale del luogo dove il titolo è pagabile: con tale ricorso si richiede appunto l’ammortamento del titolo. Il presidente del tribunale dopo gli opportuni accertamenti sommari sulla verità dei fatti e sul diritto del denunziante pronuncia con decreto l’ammortamento. Il decreto deve essere pubblicato sulla GU e deve essere notificato al debitore a cura del ricorrente. Solo con la notifica del decreto il debitore non è liberato se paga al detentore del titolo.

Il debitore però non può pagare nemmeno al ricorrente prima che siano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto sulla GU. Entro questo termine infatti il terzo detentore del titolo può proporre opposizione contro il decreto di ammortamento depositando il titolo presso la cancelleria del tribunale, Si apre così un ordinario giudizio di cognizione che ha per oggetto l’accertamento della proprietà del titolo e si chiude con la revoca del decreto se l’opposizione è accolta. Se invece l’opposizione è respinta il decreto di ammortamento diviene definitivo e il titolo è consegnato al ricorrente.

La procedura di ammortamento non è ammessa per i titoli al portatore salvo alcune eccezioni tassativamente previste per i titoli a circolazione ristretta (es. assegni bancari al portatore). I possessore del titolo al portatore che ne provi la distruzione ha tuttavia diritto ad ottenere dall’emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente. Nel caso invece di sottrazione o smarrimento del titolo al portatore (o di distruzione non provata) chi ha subito tali eventi e li ha denunziati all’emittente dandone la prova ha diritto alla prestazione decorso il termine di prescrizione del titolo. Solo così infatti il debitore è al riparo dal pericolo di un doppio pagamento.

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