Art. 1882 L‘assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore si obbliga, verso pagamento di un premio, a rivalere l’assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni) oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita).

L’assicuratore è un imprenditore che opera secondo specifiche regole tecniche basate sul calcolo delle probabilità, che gli consentono di neutralizzare i rischi assunti con i singoli contratti di assicurazione.

È infatti un contratto puramente aleatorio il contratto isolato con cui una persona si obbliga, dietro corrispettivo, a pagarmi una somma di denaro se subirò un incendio o un furto o se morirà prima di una certa età. Si tratta infatti di eventi del tutto imprevedibili se isolatamente considerati. La situazione muta invece profondamente quando, come avviene con il contratto di assicurazione, un soggetto assume professionalmente una gran massa di rischi omogenei (incendio, furto, morte). È in tal caso applicabile la legge statistica dei grandi numeri (un evento di per sé incerto e casuale è regolato da leggi di probabilità se si considera una serie indefinita di casi) che consente di determinare con criteri matematici la probabilità media del verificarsi di un determinato evento. Per ciascuna categoria omogenea di eventi assicurati, l’assicuratore è perciò in grado di stabilire con sufficiente precisione quale è il rischio medio e su tale rischio medio può basarsi per determinate il premio dovutogli dal singolo assicurato contro quel determinato rischio. Infatti quando si opera su una gran massa di rischi omogenei, l’insieme dei premi incassati per ciascuna classe di rischi consente di formare un fondo sufficiente, se correttamente gestito, a risarcire gli assicurati che effettivamente subiranno quel determinato sinistro.

Sono questi i principi cardine su cui si fonda l’attività delle imprese di assicurazione. Essi, per un verso, offrono al singolo assicurato sicurezza di fronte alla possibilità di verificarsi di un determinato evento dannoso.

Per altro verso consentono all’assicuratore di neutralizzare il rischio assunto con il singolo contratto distribuendolo fra la massa degli assicurati, nonché di lucrare la differenza fra i premi riscossi e gli indennizzi corrisposti.

Ne consegue che funzione del contratto di assicurazione non è solo quella di trasferire un determinato rischio patrimoniale da un soggetto (l’assicurato) all’altro (l’assicuratore) ma soprattutto di consentire la neutralizzazione del rischio per entrambi i contraenti.

Le imprese di assicurazione sono sottoposte, per il loro rilievo economico e sociale, ad un

penetrante controllo pubblico volto a garantire, a tutela degli assicurati, il rispetto delle regole tecniche dell’assicurazione ed una corretta e prudente gestione degli ingenti mezzi finanziari raccolti fra il pubblico attraverso l’incasso dei premi.

Attualmente, l’attività assicurativa può essere esercitata solo da società per azioni, società

cooperative a responsabilità limitata e società di mutua assicurazione.

L’inizio dell’attività è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’Isvap (Istituto per la

Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo) che svolge anche attività di vigilanza sulle imprese di assicurazione.

Le società di assicurazione non possono svolgere altra attività e non possono assumere

partecipazioni di controllo in società che svolgono attività diverse da quelle loro consentite. Le imprese di assicurazione devono tenere particolari scritture contabili: sono soggette a revisione contabile obbligatoria e sono soggette a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento.

Per salvaguardare gli assicurati dal rischio di insolvenza è poi prescritta la costituzione, con i premi raccolti, di speciali fondi per far fronte agli impegni futuri: le cosiddette riserve tecniche.

Gli importi corrispondenti devono essere investiti in attività che presentano particolare sicurezza di realizzo (immobili, titoli di Stato).

 

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