Il codice civile dedica tre articoli alle mutue assicuratrici o società di mutua assicurazione. La mutualità in campo assicurativo può quindi attuarsi in due forme: attraverso cooperative di assicurazione o attraverso mutue assicuratrici Queste ultime hanno una caratteristica particolare che ne sottolinea il carattere più marcatamente mutualistico in quanto in esse non si può acquistare la qualità di socio se non assicurandosi presso la società e si perde la qualità di socio con l’estinzione dell’assicurazione. Nella sostanze le mutue assicuratrici tendono allo stesso scopo economico di tutte le cooperative, quello di consentire ai soci un risparmio attraverso la eliminazione dell’intermediario speculatore.

Il codice stabilisce un nucleo di tre norme l’art. 2546 ( le mutue assicuratrici sono caratterizzate dalla responsabilità limitata), l’art. 2546 comma due (i soci sono tenuti al pagamento di contributi fissi o variabili determinati dall’atto costitutivo), l’art. 2458 (l’atto costitutivo può prevedere soci sovventori) e richiama per il resto la disciplina generale delle cooperative a responsabilità limitata.

La legge ammette dunque anche la categoria dei soci sovventori che non sono legati ala società da rapporti di assicurazione ma richiede che ciò avvenga solo per costituire fondi di garanzia per il pagamento dell’indennità e richiede che questi soci abbiano nell’assemblea una influenza minore rispetto a quella dei soci assicurati. Infatti i soci sovventori possono disporre di un massimo di cinque voti e pur potendo essere nominati amministratori non possono essere, nel consiglio di amministrazione in maggioranza rispetto ai soci assicurati.

Nelle mutue assicuratrici si ha la costituzione di un fondo sociale mediante conferimenti determinati fin dall’inizio o variabili in quanto presupposto di questo tipo di società è la costituzione di un patrimonio sociale dal quale siano garantite le obbligazioni della società. La mutua assicuratrice ha in comune con le altre società lo scopo lucrativo ossia la divisione dei guadagni in quanto solo attraverso la partecipazione agli utili si realizza quel risparmio di spese che costituisce lo scopo dell’adesione alla società.

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