Completamente diversa da quella dell’agente è la figura del broker o mediatore di assicurazione e riassicurazione, caratterizzata dalla assoluta indipendenza dalle imprese di assicurazione, alle quali non devono essere legati da alcun rapporto giuridico o semplice cointeressenza, e dalla prestazione di attività di consulenza ed assistenza nella fase del reperimento dell’impresa di assicurazione e nella formulazione del contratto e, spesso, anche nella fase esecutiva del rapporto (riscossione del premio, assistenza in caso di sinistro, ecc.).

Pertanto il mediatore assicurativo può definirsi come colui che esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione (è la definizione di mediatore di assicurazione dell’art. 1 dell’abrogata legge 28 novembre 1984, n. 792).

Da questa definizione emergono immediatamente i caratteri distintivi dalla semplice mediazione di cui agli artt. 1754 ss. c.c. Egli non si limita infatti a mettere in relazione l’assicuratore con l’assicurando, ma assiste quest’ultimo anche nella fase precontrattuale, (ricercando la compagnia più adatta ad assicurare il rischio proposto, collaborando nella formulazione del contenuto contrattuale)e, talora, post contrattuale (incassando i premi, intervenendo nella fase di liquidazione dell’indennità, ecc.), esercitando un’ attività di prestazione di consulenza professionale a favore dell’assicurando.

Si tratta di un rapporto che, per l’impresa di assicurazione è semplice mediazione, ma per l’assicurando è un contratto misto che presenta elementi della mediazione e del contratto d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.). È pertanto naturale che il tipico campo di azione del mediatore sia per lo più circoscritto ai grandi rischi, ovvero ad una assistenza globale alle imprese che necessitano di una pluralità di coperture assicurative nell’ambito della loro attività. È altresì naturale che la necessaria posizione di indipendenza del broker rispetto all’assicuratore determini il divieto per gli agenti di svolgere attività di brokeraggio e viceversa.

 

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento