Nonostante le varie misure predisposte, tuttavia, l’evento lesivo della salute o della sicurezza del lavoratore può comunque verificarsi. Qualora esso sia stato conseguenza di una negligenza del datore di lavoro, per mancata adozione delle misure di sicurezza tecnologicamente fattibili, il datore di lavoro incorre in:

  • responsabilità extracontrattuale ex art. 2043.
  • responsabilità contrattuale.

 Questo secondo tipo di responsabilità determina che l’onere della prova sia fortemente favorevole al lavoratore, il quale, infatti, deve provare (ex art. 1218) soltanto l’inadempimento delle misure di sicurezza, spettando poi al debitore di sicurezza di provare che l’evento lesivo sia stato determinato da un fattore a lui non imputabile.

La prova della non imputabilità del datore di lavoro, tuttavia, si presenta in pratica molto difficile: l’obbligo di garantire la massima sicurezza possibile, infatti, finisce col comportare anche il dovere di prevedere e prevenire tutte le possibili anomalie dell’organizzazione aziendale, seppur dovute ad errori umani. L’unico limite a tale responsabilità del datore di lavoro, quindi, finisce con l’essere ravvisato nell’ipotesi in cui l’infortunio si sia verificato come conseguenza di un rischio elettivo, ossia a causa di un’abnorme ed imprevedibile imprudenza del lavoratore, al di fuori di qualsiasi possibilità di controllo del datore di lavoro.

 Qualora venga ravvisata una responsabilità datoriale, comunque, al lavoratore spetta:

  • il risarcimento del danno biologico causato dall’infortunio o dalla malattia, purché conseguenza immediata e diretta di tali eventi.
  • il trattamento previdenziale erogato dall’INAIL(ente gestore dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), al quale il lavoratore è obbligatoriamente assicurato. Tale ente, in particolare, corrisponde al lavoratore:
    • se l’inabilità risulta temporanea, un’indennità tale da compensare la retribuzione perduta nel periodo in cui egli è impossibilitato a lavorare.
    • se l’inabilità risulta permanente, una rendita non sottoposta a limiti di tempo.

Dal momento che gli eventi assicurati sono l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale in sé considerati, l’erogazione delle prestazioni da parte dell’INAIL prescinde dall’accertamento di una responsabilità del datore di lavoro nella causazione di tali eventi. Qualora tale responsabilità sia accertata, il datore di lavoro può trovarsi esposto:

  • all’azione di regresso dell’INAIL, rivolta a richiedere il rimborso delle somme corrispondenti alle prestazioni economiche erogate al lavoratore.

all’azione del lavoratore ex art. 2087, per rivendicare il risarcimento degli eventuali danni differenziali, ossia non coperti dalle prestazioni erogate dall’INAIL

Lascia un commento