Le assicurazioni si distinguono in due grandi categorie:

assicurazioni contro i danni, nelle quali l’assicuratore si obbliga a rivalere l’assicurato del danno prodotto da un sinistro

assicurazioni sulla vita, nelle quali l’assicuratore si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (morte o sopravvivenza).

L’assicurazione contro i danni è dominata dal principio indennitario.

L’indennizzo dovuto dall’assicuratore non può cioè superare il danno sofferto dall’assicurato.

L’assicurazione sulla vita è invece sottratta all’applicazione del principio indennitario: il capitale o la rendita assicurata possono essere liberamente determinati dalle parti e sono in ogni caso dovuti dall’assicuratore al verificarsi dell’evento previsto.

Da qui la previsione nel codice civile di una serie di norme specifiche per l’assicurazione danni e per l’assicurazione vita.

Nel contempo, il codice detta una disciplina generale applicabile a tutti i tipi di assicurazione se non espressamente derogata dalla disciplina speciale.

 

La disciplina generale: il rischio e il premio

Il rischio ed il premio sono gli elementi essenziali di ogni contratto di assicurazione.

Il rischio è la possibilità che si verifichi un determinato evento futuro ed incerto.

Il rischio in contratto deve però in ogni caso esistere oggettivamente perché il contratto sia valido.

Il contratto di assicurazione è infatti nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.

D’altro canto, se il rischio cessa di esistere, il contratto si scioglie.

La legge si preoccupa inoltre di garantire l’esatta conoscenza da parte dell’assicuratore della consistenza del rischio assunto e la corrispondenza fra rischio e premio per tutta la durata dell’assicurazione.

Peculiare è innanzitutto la disciplina dettata per le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell’assicurato che traggono in inganno l’assicuratore sulla reale entità del rischio.

Se vi è stato dolo o anche solo colpa grave da parte dell’assicurato, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto oppure può recedere dal contratto. In entrambi i casi l’assicuratore deve dichiarare di volersi avvalere di tali forme di tutela entro 3 mesi dalla scoperta dell’inesattezza.

Diverse sono però le conseguenze se il sinistro si verifica prima della scadenza di tale termine.

Nel primo caso (annullamento) l’assicuratore non dovrà pagare alcun indennizzo.

Nel secondo invece si ha solo una riduzione proporzionale dell’indennizzo. Il premio è il corrispettivo dovuto all’assicuratore.

Il premio deve essere pagato anticipatamente, in unica soluzione o in rate periodiche (di regola annuali). Se il premio non è pagato alle scadenze convenute l’assicurazione resta sospesa (immediatamente se si tratta della prima rata, dopo 15 giorni per le rate successive) ed il contratto si risolve di diritto se, nel termine di 6 mesi, l’assicuratore non agisce per la riscossione.

Norme specifiche regolano poi la stipulazione del contratto di assicurazione per l’ipotesi in cui la persona che stipula l’assicurazione (contraente) sia diversa da quella che è titolare della situazione esposta al rischio (assicurato).

Il contraente può innanzitutto agire in veste di rappresentante dell’assicurato (in suo nome e per suo conto). In tal caso tutti gli effetti del contratto di assicurazione si producono direttamente in testa all’assicurato.

Situazione particolare si ha quando il contratto è stipulato da un rappresentante senza poteri.

È infatti stabilito che l’interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro, ma se ciò non viene fatto il rappresentante senza poteri è tenuto personalmente a pagare i premi fin quando l’interessato non abbia ratificato il contratto o non abbia rifiutato la ratifica.

L’assicurazione può essere stipulata anche “per conto di chi spetta”, forma questa alla quale tipicamente si ricorre per assicurare merci (viaggianti o depositate nei magazzini generali) per le quali sono stati emessi titoli di credito rappresentativi, sicché non si sa chi risulterà titolare dell’interesse al momento del sinistro.

Gli obblighi derivanti dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, mentre i diritti spettano all’assicurato.

Il contratto di assicurazione è un contratto consensuale, ma deve essere provato per iscritto. L’assicuratore è perciò obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

 

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