Secondo la comune accezione la proprietà è tutela da una lato da regole proprietarie (azioni reali) dall’altro da regole di responsabilità. Così il proprietario spossessato potrà chiedere al convenuto di essere reintegrato nel possesso, mentre se lamenta danni alla propria cosa, dovrà agire per il risarcimento del danno.

Tuttavia questa impostazione provoca delle conseguenze particolari in materia di molestie o turbative: si è ritenuto che dove le molestie siano accompagnata dalla pretesa di avere diritti sulla cosa, il rimedio (inibitorio o risarcitorio) avrà carattere reale (quindi imprescrittibile). Mentre dove non ci saranno pretese, il rimedio è esclusivamente risarcitorio.

Questo indirizzo è giustificato dalla teorica secondo al quale la proprietà conosce solo i rimedi della restituzione e del risarcimento. Tuttavia non è così, in quanto la tutela della proprietà può tendere al recupero del valore della cosa, che è differente dal risarcimento e indipendente dai presupposti di questo poiché esige il solo riconoscimento della spettanza della cosa.

Vi è quindi differenza tra il risarcimento del danno e l’indennizzo assicurato al proprietario nei casi dove non sia possibile la cessazione delle immissioni intollerabili.

Si è osservato che in questi casi vi è spostamento di risorse e non distruzione e quindi devono intervenire regole di riequilibrio di tale spostamento.

Non si tratta di risarcire un danno da illecito ma di far ottenere al proprietario il controvalore del bene.

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