CON la separazione dei beni ereditari, i creditori del defunto ed i legatari hanno precedenza, c.d. diritto di prelazione, per soddisfarsi rispetto ai creditori dell’erede, 512/1c.
Il diritto va esercitato entro 3 mesi dall’apertura della successione, pena la decadenza, 516 cc.
La separazione evita la confusione dei patrimoni, che pregiudicherebbe la garanzia patrimoniale, nel caso il patrimonio dell’erede sia insufficiente a coprire i propri debiti.
Analogo vantaggio è raggiunto dai creditori del defunto ed i legatari in caso di accettazione con beneficio d’inventario da parte dell’erede, in quanto il diritto di prelazione è garantito, 490 n.3 cc.
Anche se, l’accettazione con beneficio d’inventario tutela principalmente l’erede per non rispondere col proprio patrimonio delle passività ereditarie. Pertanto, se l’erede non accetta con beneficio d’inventario o perde tale beneficio i patrimoni si confondono con pregiudizio dei creditori del defunto e dei legatari, salvo l’esercizio del diritto di separazione da esercitare entro 3 mesi dall’apertura della successione, pena la decadenza, 516 cc.
Effetti della separazione
EFFETTO della separazione dei beni ereditari, per i creditori del defunto e legatari, consiste nel diritto di precedenza, c.d. diritto di prelazione, per soddisfarsi rispetto ai creditori dell’erede, 512/1c.
La confusione dei patrimoni potrebbe tradursi in uno svantaggio per l’erede, in quanto vedrebbe aggrediti i propri beni 512/3.
La separazione in pratica conferisce un diritto di prelazione reale sui beni dell’eredità , diritto opponibile verso i diritti acquistati dai terzi contro l’erede in base a trascrizioni successive alla prima iscrizione di separazione.
Il diritto di prelazione esercitato dai separatisti rappresenta una posizione di preferenza rispetto agli altri creditori del defunto e legatari che non hanno chiesto la separazione. Tuttavia, la separazione non incide sul diritto di prelazione spettante ai creditori muniti di ipoteca, pegno o privilegio speciale, 514/4.
Dal ricavo dei beni ereditari, i creditori del defunto prevalgono sui legatari. Infatti, i creditori del defunto possono esercitare la separazione pure sui beni che formano oggetto del legato di specie, 513 cc.
Con riguardo ai beni mobili, la separazione si esercita mediante la domanda di un apposito provvedimento giudiziale al tribunale del luogo della successione, previa esecuzione dell’inventario generale, 517/1c.
 Con riguardo ai beni immobili e beni mobili registrati, la separazione si esercita mediante iscrizione del credito o del legato o della dichiarazione di separazione nei registri immobiliari o delle altre trascrizioni di beni mobili. Tutte le iscrizioni di separazione prendono il grado della prima, 518/2c., quindi prevalendo, comunque, su quelle trascrizioni e iscrizioni ipotecarie contro l’erede successive alla prima iscrizione di separazione. Il creditore ipotecario dell’erede prevale solo se abbia iscritto ipoteca prima di ogni creditore separatista.