La separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede è uno strumento giuridico che consente di tenere distinti i due patrimoni nell’interesse dei creditori del de cuius e dei legatari, infatti essi corrono il rischio della confusione del patrimonio ereditario con quello personale di un erede che abbia una cattiva situazione patrimoniale.
La separazione può essere compiuta su istanza dei creditori del de cuius e dei legatari, i quali hanno 3 mesi di tempo dalla data di apertura della successione per agire.
La separazione si attua sui singoli beni: per i beni mobili, tramite una domanda giudiziale; per i beni immobili, con un iscrizione simile a quella dell’ipoteca.
I creditori ed i legatari che hanno esercitato la separazione possono soddisfarsi sui beni separati con preferenza rispetto ai creditori dell’erede (diritto di prelazione).
In ogni caso i creditori del de cuius prevalgono sui legatari.
L’inventario
È un atto pubblico col quale il cancelliere del tribunale o il notaio nominato dal tribunale o designato dal testamento accertano le attività ereditarie, descrivendo beni immobili e mobili, 775 cpc.
L’inventario subordina l’accettazione con beneficio.
Se il chiamato prima accetta formalmente l’eredità, ha 3 mesi di tempo per procedere all’inventario.
Se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari il termine dei 3 mesi decorre dall’apertura della successione o dalla notizia della delazione.
Se il chiamato non procede all’inventario è considerato erede puro e semplice.
Se il chiamato procede all’inventario prima di accettare formalmente l’eredità, avrà 40gg. di tempo redatto l’inventario per accettare.
Qualora il chiamato omette di inventariare beni appartenenti all’eredità oppure dichiara passività inesistenti, decade dal beneficio d’inventario, 494 cc.