Questa forma di accettazione consente all’erede di tenere distinto il proprio patrimonio da quello del de cuius, con la conseguenza che il chiamato avrà una responsabilità patrimoniale e personale limitata nel senso che risponderà del passivo ereditario (debiti ereditari, legati e oneri) solo nei limiti dell’attivo dell’asse ereditario ricevuto 484cc.
In pratica l’erede non sarà tenuto a soddisfare i creditori del de cuius o i legatari e onorati, con denaro proveniente dal proprio patrimonio personale, come invece dovrebbe fare se egli avesse accettato puramente e semplicemente.
La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura e va trascritta sui registro delle successioni affinché i terzi possano venire a conoscenza. In mancanza, l’accettazione si considera pura e semplice.
Se il chiamato non è nel possesso dei beni ereditati l’accettazione con beneficio di inventario non è soggetta a particolari termini
Eseguita l’accettazione il chiamato, entro il termine di 3 mesi, deve eseguire l’inventario dell’asse ereditario, cioè compilare un elenco contenente tutti i beni ed i crediti dell’eredità redatto da un notaio o dal cancelliere della pretura.
Nonché, se richiesta, il chiamato adotta la procedura di liquidazione concorsuale delle passività ereditarie
Effetto dell’accettazione con beneficio di inventario sarà che:
– i creditori e legatari non potranno aggredire i beni personali dell’erede;
– la separazione del patrimonio ereditario a favore dei creditori dell’eredità e legatari, c.d. diritto di prelazione, rispetto ai creditori dell’erede; tuttavia, tale effetto viene meno se l’erede rinunzia o decade dal beneficio, salvo che i creditori dell’eredità e legatari abbiano esercitato il diritto di separazione del patrimonio del de cuius.
L’accettazione con beneficio di inventario è obbligatoria quando all’eredità sia chiamato un minore d’età (anche se emancipato), un interdetto o un inabilitato o una persona giuridica diversa da una società commerciale quali le Associazioni, Fondazioni, 471, 472, 473cc .
Inoltre, il diritto ad accettare l’eredità è soggetto a decadenza Compiuto l’inventario dei beni e delle passività il chiamato ha solo 40gg. di tempo per accettare con o senza beneficio d’inventario (che decorrono dallo scadere dei 3 mesi per la redazione dell’inventario).
Se il chiamato è nel possesso dei beni ereditati ha l’onere di eseguire l’inventario entro 3mesi dall’apertura della successione, in mancanza diviene erede puro e semplice.
Compiuto l’inventario dei beni e delle passività il chiamato ha solo 40gg. di tempo per accettare con o senza beneficio d’inventario, 485/3, salvo che si tratti d’incapace.
Se sono più chiamati l’accettazione di uno di essi si estende agli altri