La l. 218/1995 ha provveduto, in Italia, alla Riforma del sistema di diritto internazionale privato.

Il 63, riguardante la “Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto”, prevede come legge regolatrice, a scelta del danneggiato, quella dello Stato in cui si trova il domicilio o l’amministrazione del produttore, oppure quella dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato.

La norma rappresenta una deviazione dai criteri adottati al 62, in materia di responsabilità extracontrattuale per così dire generale.

{Ne fornisce una spiegazione Tito Ballarino, considerando peraltro che la norma adottata “sacrifica in parte l’interesse del danneggiato alle esigenze di prevedibilità dei produttori”.

La valutazione di Alberto Saravalle è più positiva, rilevando egli che il termine “amministrazione” non è ignoto alle fonti internazionali, le quali sono meno propense alla precisione nell’uso delle categorie civilistiche per una necessità di comprensione linguistica, e lo stesso ne dà anche una persuasiva ragione sostanziale, quella di evitare il cosiddetta factory shopping, cioè la ricerca del luogo dell’impresa (sede, filiale, ramo d’azienda, etc.) ritenuto più favorevole a chi è legittimato alla scelta del foro}.

Non si capisce perché sia stata esclusa la legge del luogo in cui si è verificato l’evento, quasi sempre più vicina al danneggiato.

Ma lasciano in ogni caso perplessi due profili della stessa formulazione adottata dal legislatore: anzitutto l’adozione, quale criterio alternativo di collegamento, del domicilio o dell’amministrazione del produttore, che sostituisce il più canonico criterio della sede dell’impresa.

Quello, poi, del luogo in cui il prodotto è stato acquistato, che invece poteva meglio essere quello del luogo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, in aderenza alla disciplina ora confluita nel Codice del consumo.

Invero lo stesso Codice del consumo richiama sia il domicilio del produttore sia il luogo e la data dell’acquisto, ma lo fa in un’ipotesi accessoria, disciplinata al 116 sotto la rubrica “Responsabilità del fornitore”, la quale ricorre proprio Quando il produttore non sia individuato e si fa gravare la responsabilità su colui che ha distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale.

Con riguardo alla responsabilità del produttore vera e propria, è invece la messa in circolazione del prodotto a rendere rilevante il difetto.

Alla messa in circolazione infatti fa riferimento il 118, in materia di “Esclusione della responsabilità”, alle lettere a), b) ed e); ed il 119, in considerazione dell’importanza degli effetti ricollegati alla “Messa in circolazione del prodotto”, si preoccupa di fornirne una diffusa definizione.

Infine il 126 (Decadenza) prevede che il termine decennale di decadenza del diritto al risarcimento del danno decorre dal giorno in cui il produttore o l’importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.

 

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