Valori di giustizia nel diritto internazionale privato

Il diritto internazionale privato rappresenta un ordine formale perché si limita ad indicare la legge competente per regolare una certa situazione in base a criteri desumibili da un collegamento tra il rapporto oggetto di valutazione e l’ordinamento competente, restando ad esso estranea la dimensione di giustizia sostanziale delle soluzioni concrete.

La giustizia internazionalprivatistica, del tutto distinta da quella materiale, consiste nel seguire per ogni situazione i collegamenti giusti, quelli che portano a scegliere l’ordinamento che presenta la più stretta connessione rispetto al rapporto, ma senza preoccuparsi del contenuto della legge applicabile.

A ciò si oppone tuttavia la tradizione italiana e continentale del primato del diritto scritto e della certezza del diritto: i rapporti tra le persone devono essere disciplinati da norme certe, anche e soprattutto quando gli ordinamenti che vengono in gioco sono più di uno.

Un criterio significativo di valutazione della giustizia del diritto internazionale privato si è manifestato, dapprima in Germania e poi in Italia, quando i collegamenti utilizzati per indicare la legge applicabile sono stati commisurati ai principi della Costituzione relativi al trattamento dei privati (soprattutto al principio di eguaglianza che sembra vietare la preferenza per la legge di un soggetto rispetto a quella di altri che partecipano allo stesso rapporto).

Il significato della disciplina

Il punto di partenza del diritto internazionale privato moderno viene generalmente fatto risalire a più di un secolo fa. alle opere di Story, Savigny e Mancini. Questi “fondatori” della disciplina ebbero non soltanto il merito di aver introdotto una nuova metodologia, ma – salvo Mancini che non scrisse mai veri e propri libri – anche quello di presentarne esposizioni manualistiche autonome e non più semplici capitoli inseriti nelle trattazioni generali del diritto civile.

Il primo risultato di rilievo fu sicuramente l’affermazione dell’autonomia scientifica del diritto internazionale privato, che ne rese possibile un’elaborazione veramente internazionale. I problemi della materia sono oggi discussi da studiosi di differente nazionalità sulla base degli stessi casi giurisprudenziali, e con l’impiego di una terminologia largamente unificata: si è ricostituita l’unità della scienza giuridica esistente nel passato, anche se non si è realizzata l’aspirazione di Savigny e di Mancini alla creazione di “regole di conflitto” identiche in tutti i paesi.

Presa la decisione di rinnovare il sistema di diritto internazionale privato, il legislatore italiano ha optato per una codificazione di carattere generale, comprensiva anche della procedura civile internazionale. E la legge 31 maggio 1995, n. 218 intitolata “Riforma del diritto internazionale privato” tout court.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento