Relativamente a questo problema si individuano tre posizioni:

—  Duplice funzione. Secondo questa opinione, la norma di diritto internazionale privato si riferisce tanto all’ordinamento italiano (determinando l’ambito di applicazione delle sue norme sostantive) quanto agli ordinamenti stranieri. Ad esempio: l’art. 20, oltre a regolare le materie che contempla relativamente a persone che non hanno la cittadinanza italiana, rende applicabile il diritto italiano a tutte le questioni di stato e capacitĂ  che interessano gli italiani.

—  Funzione unitaria. Secondo i sostenitori di questa posizione, l’applicazione del diritto sostanziale della lex fori non ha bisogno di essere giustificata, ma ha luogo in via originaria, per una sorta di necessitĂ  normativa. Di conseguenza, la funzione della norma di diritto internazionale privato si restringe alla disciplina delle fattispecie le quali presentano elementi di estraneitĂ  rispetto al sistema del foro, una disciplina consistente nel collegarle con un ordinamento straniero dal quale si trarrĂ  la norma regolatrice. Questa teoria viene talvolta definita “unilaterale estroversa” (estroversa, per distinguerla da quella unilaterale giĂ  esaminata, la quale restringe il compito del diritto internazionale privato alla delimitazione del campo di applicazione delle norme sostantive interne, e perciò può essere definita “introversa”).

— Duplice funzione limitatamente alle fattispecie con elementi di estraneitĂ . Questa opinione concorda con quella appena esposta nel ritenere che l’applicabilitĂ  del diritto sostanziale interno non ha bisogno di giustificazione. Tuttavia, essa precisa, ciò vale soltanto in ordine alle fattispecie che non hanno alcun collegamento con ordinamenti stranieri. Se sussistono degli elementi di connessione con i sistemi giuridici stranieri, allora la norma di diritto internazionale privato svolgerĂ  una funzione bilaterale; oltre a dichiarare applicabile il diritto straniero, potrĂ  rendere applicabile anche il diritto materiale interno.

Il testo delle nostre norme di diritto internazionale privato ha escluso la teoria unilateralistica “estroversa” che, come quella “introversa”, si avvale di uno schema logico contrastante col postulato dell’eguaglianza tra diritto italiano e diritto straniero.

Occorre però tener presente che nella quasi generalitĂ  dei casi il diritto civile italiano si applica senza che sia necessario un ordine specifico del legislatore: il suo criterio di applicazione è dato dalla vigenza dell’ordinamento nel suo insieme e non da una volontĂ  del legislatore formulata caso per caso.

La teoria bilaterale appare quindi fondata soltanto laddove argomenta che la norma di diritto internazionale privato opera relativamente ai rapporti aventi elementi di estraneitĂ  rispetto all’ordinamento giuridico dello Stato dichiarando applicabile ora una legge straniera ora una legge italiana.

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