Norme di diritto internazionale privato materiale

Un’altra categoria “contigua” è quella delle norme di diritto internazionale privato materiale. In essa si raccolgono statuizioni legislative di assai varia indole, accomunate dallo scopo di disciplinare rapporti con elementi di internazionalità senza l’impiego del metodo delle norme bilaterali e neutrali, e cioè:

— norme che stabiliscono una disciplina specifica per le fattispecie con elementi di estraneità rinunciando, in tutto o in parte, al metodo della scelta di legge;

— norme che scelgono, tra varie leggi astrattamente competenti, quella che favorisce un certo risultato oppure l’applicazione di una determinata legge.

A parte le norme materiali “speciali” [ad es. art. 33, comma 3 ultima parte, della legge 218/ 1995: ”Lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge”.], fra le norme di diritto internazionale privato materiale sono pure annoverate quelle che prevedono una pluralità di collegamenti in concorso tra di loro senza disporre nessun ordine di priorità e quindi, di fatto, facendo prevalere la legge più favorevole. A questa categoria appartengono le norme dettate in quasi tutti i sistemi giuridici per la disciplina della forma degli atti giuridici – in modo particolare del testamento – che istituiscono più criteri di collegamento alternativi determinando l’applicazione di una legge le cui norme sulla forma ritengono l’atto valido (quelle che lo riterrebbero invalido vengono, per così dire, “scartate”).

Distinzione fra le varie categorie

Mentre le norme di applicazione necessaria si propongono di evitare un eventuale “eccesso d’internazionalismo” del sistema ordinario di diritto internazionale privato, le norme di diritto internazionale privato materiale hanno per scopo di prevenire l’eventualità che le norme di diritto internazionale privato funzionando secondo schemi astratti portino a risultati materialmente non adeguati al carattere internazionale del rapporto: mirano – potrebbe dirsi – a correggere un’eventuale “insufficienza d’internazionalismo” del diritto internazionale privato ordinario.

Più difficile è la distinzione tra norme di applicazione necessaria e norme unilaterali dal momento che entrambe si propongono di delimitare la sfera di applicazione di una parte dell’ordinamento interno o di alcune norme di esso.

Posto che le norme di entrambi i tipi comportano l’applicazione delle norme sostanziali italiane, l’unica differenza può essere ravvisata nella formulazione che ricevono: le norme unilaterali sono formulate espressamente e riguardano istituti o normative di una certa ampiezza, mentre le norme di applicazione necessaria possono non avere una fattispecie di conflitto (non contemplare cioè rapporti con elementi di estraneità) e spesso la loro applicabilità non è disposta espressamente ma si evince da considerazioni di carattere generale.

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