La distinzione norme negative/positive è stata usata oltre che per rappresentare una delle grandi dicotomie anche per contraddistinguere il diritto intero dagli altri sistemi normativi. Da queste norme si parte a definire due concezioni: quella che considera come elemento semplice del diritto il rapporto giuridico e dall’altra parte quella che considera il diritto in una cera struttura ossia l’istituzione. La teoria del diritto come istituzione è profondamente in contrasto con quella relazionale del diritto: la prima sostiene una considerazione organica della società in cui gli individui sono parti a cui la società da ruoli determinati, la seconda considera la società atomisticamente partendo dall’individuo di per se considerato che viene a contatto con certi individui con cui deve stabilire un certo numero di rapporti sociali per sopravvivere. Chi considera il diritto come rapporto è portato a considerare l’ordinamento giuridico come un insieme di norme di condotta (il cui fine sarà l’ordine delle azioni individuali) mentre chi lo vede come istituzione solo da norme di organizzazione (il cui fine sarà il bene comune da raggiungersi con sforzo di tutti) (contrapposizione norme=2 concezioni di diritto). La teoria dell’istituzione non poteva nascere se non con lo sviluppo della dottrina del diritto pubblico avvenuta alla fine dell’800: in Italia dall’”ordinamento giuridico” di Santi Romano.