Tornando al Codice del consumo, con riguardo all’assunzione del rischio come causa di esclusione della responsabilità (122.2: Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto) le istruzioni per l’uso che pur siano assolutamente precise non possono convertirsi in ribaltamento del rischio sul consumatore che non le abbia osservate, quando tale osservanza sia eccessivamente complicata od il rischio che l’osservanza di esse intende evitare sia troppo elevato, considerata la natura del prodotto.

Inoltre l’informazione deve essere considerata nella sua totalità per valutarne l’effetto complessivo ai fini della misurazione della responsabilità.

A tal fine, se un messaggio singolarmente subdolo tende a far dimenticare il rischio stesso, si aggiunge un elemento di neutralizzazione del messaggio di pericolosità del prodotto, onde l’azione concorrente del consumatore può risultare irrilevante e, conseguentemente, il nesso causale tra fumo e messa in circolazione del prodotto essere ritenuto sufficiente all’accertamento della responsabilità su quel piano della maggiore probabilità di danno che l’assuefazione implica; l’assuefazione che avrebbe dovuto costituire oggetto di una corretta informazione.

{Sotto questo profilo l’appunto fatto da certa giurisprudenza statunitense (Boeken v. Philip Morris Inc.) alle imprese tabaccaie, di non aver rivelato che la nicotina crea assuefazione, non rileva sul piano di una correlazione causale fra tale mancata informazione ed il danno bensì sul terreno del rischio, perché l’assuefazione aumenta la probabilità del danno.

Dunque nemmeno l’assunzione del rischio, che in quegli ordinamenti è categoria accettata come idonea ad escludere la responsabilità, nella specie è in grado di operare.

Diversa è la rilevanza della mancata informazione sul fatto che il fumo provoca il tumore ai polmoni, senza alcun dubbio scientifico.

Per quest’ultimo aspetto la mancata informazione riguarda specificamente la capacità del fumo di cagionare danno alla salute, non la semplice idoneità ad aumentare il rischio di esso; onde la mancata informazione incide direttamente sul profilo causale, salva l’applicabilità del 1227 (Concorso del fatto colposo del creditore)}.

 

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