Il legato di credito ha per oggetto un credito esistente del defunto verso terzi 658/1c. Il credito si trasmette al legatario al momento della delazione(apertura della successione), comprensivo di privilegi e garanzie 1263/1c, senza che occorra la notifica al debitore, come previsto dalla disciplina sulla cessione dei crediti.
Non si trasferiscono gli interessi scaduti anteriori all’apertura della successione 1263/3c.
L’erede è tenuto alla consegna dei documenti o del titolo al legatario, ma non è tenuto a garantire la solvenza del debitore.
Oggetto del legato può anche essere un contratto, di cui si trasferisce la posizione soggettiva del testatore, purché sia previsto nel contratto o per legge. Qualora il contratto fosse intrasferibile, il legatario ha diritto solo alla liquidazione che deriva dallo scioglimento del rapporto, come accade nel contratto di soc.semplice 2284cc. Per legato di contratto può intendersi anche il legato obbligatorio di contratto.
Può anche ammettersi il legato di liberazione di un debito del legatario verso il testatore.
Sono inefficaci i legati di crediti strettamente personali o incedibili 1260cc, mentre si ammettono i legati di crediti futuri se sono sufficientemente determinati.
Il legato di debito
È il legato fatto al legatario per soddisfarlo del suo credito verso il testatore 659cc., purché tale volontà ai fini dell’attribuzione, estintiva del debito, risulti chiaramente espressa dal testatore. Pertanto, il legato di debito esonera il legatario dalla prova dell’obbligazione, prova che, invece, si rende necessaria ai fini fiscali per evitare l’imposizione sulle attribuzioni a titolo gratuito.