Gli usi normativi o consuetudine sono quelle norme non scritte che un ambiente sociale osserva costantemente il tempo con il convincimento che si tratti di norme giuridicamente vincolanti.
In generale, si fa ricorso alla consuetudine nelle materie non regolate da leggi o da regolamenti o quando essa sia richiamata da tali norme.
L’art. 1374 contiene un richiamo agli usi come fonte di integrazione del contratto. La norma in esame, infatti, stabilisce che:” il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equitĂ ”.
Tuttavia, parlando di usi, la norma non specifica la natura di questi usi; nell’ambito dell’ordinamento giuridico, esistono due tipologie di usi:
- Usi normativi;
- Usi negoziali.
Gli usi normativi, come già detto, sono quelle norme non scritte che un gruppo sociale osservale nel convincimento di uniformarsi ad un precetto giuridico. Pertanto, si può affermare che elementi costitutivi degli usi normativi (o consuetudine) sono: la diurnitas e l’opinio iuris ac necessitatis.
Gli usi negoziali (o contrattuali) sono gli usi che si creano nel commercio e sono contemplati in “clausole d’uso” (art. 1340) o sottintesi nelle “pratiche generale dei mercati.
Di conseguenza sono molte le differenze tra le due tipologie di usi:
a)Â Â Â Â Infatti, mentre gli usi negoziali ex art. 1340 cod. civ. hanno pur sempre valore di clausola negoziale e come tale suscettibili di interpretazione ex art. 1362 Cod. Civ. e ss., gli usi normativi ex art. 1374 cod. civ. ha efficace normativa e sono soggetti alle regole interpretative proprie delle norme giuridiche.
b)Â Â Â Inoltre, avendo gli usi normativi applicazione limitata a soli casi in cui sono espressamente richiamati (secundum legem) ovvero in cui manchi completamente una disciplina del caso concreto (preter legem), non trovano applicazione in relazione agli oggetti che giĂ risultano disciplinati da specifiche disposizioni contrattuali ovvero usi negoziali ex art. 1340 cod. civ.
c)    Ancora, mentre gli usi negoziali sono destinati a prevalere rispetto alle norme giuridiche dispositive, qualora queste ultime siano presenti non possono trovare applicazione di usi normativi, in quanto, nel nostro ordinamento giuridico non può configurarsi alcuna consuetudo contra legem
In ultimo, da un punto di vista squisitamente processuale, per gli usi normativi vige il principio iura novit Curia, mentre gli usi negoziali devono essere dimostrati dalla parte che ne invoca l’esistenza.