Le clausole d’uso o usi negoziali sono pratiche generalizzate degli affari. Elemento costitutivo degli usi negoziali è la loro applicazione costante e generalizzata in un dato luogo o in un determinato settore di affare. Le clausole d’uso si intendono inserite nel contenuto del contratto salvo che risulti che esse non sono state volute dalle parti.
Gli usi negoziali trovano applicazione senza che occorra la prova che le parti gli abbiano conosciuti e accettati. Ci si può chiedere pertanto se gli usi negoziali rientrino tra le determinazioni contrattuali oppure tra le fonti esterne di disciplina del rapporto. Si pone cioè il problema se le clausole d’uso abbiano natura negoziale o normativa. Il problema dell’essere risolto nel senso della natura negoziale delle clausole d’uso prescindendo peraltro dalla rilevanza della volontĂ delle parti in ordine alla loro applicazione. Ciò che conta è che il significato obiettivo della proposta e dell’accettazione si determina secondo la pratica corrente del luogo e del settore di affari. Coloro che in un dato luogo o in un dato settore di affari stipulano un contratto possono confidare sul normale significato del loro accordo secondo ciò che viene generalmente praticato senza bisogno di un esplicito richiamo.
Distinzioni
Gli usi negoziali possono sostanzialmente essere accomunati agli usi interpretativi (che valgono per l’integrazione e interpretazione dei contratti) ma devono essere distinti rispetto agli usi individuali. Gli usi individuali sono la passi che si instaura nei rapporti tra determinati contraenti.
PiĂą complessa è la distinzione rispetta gli usi normativi: la dottrina tentato di puntualizzare la differenza ipotizzando che l’uso negoziale richiederebbe requisiti meno rigorosi rispetto a quelli costitutivi dell’uso normativo. Ad esempio si potrebbe pensare che per gli usi negoziali non occorra il convincimento dei consociati in ordine alla loro vincolativitĂ giuridica ( cosiddett opinio iuris ac necessitatis), ma negli usi normativi ciò che realmente rileva non è tale convincimento in senso psicologico bensì il fatto obiettivo che la generalitĂ dei consociati osservi la consuetudine come norma di diritto. In realtĂ se si ravvisa nell’uso negoziale una pratica generalizzata degli affari riconosciuta come giuridicamente rilevante non è piĂą possibile riscontrare un apprezzabile differenza di struttura rispetto agli usi normativi in ordine ai requisiti costitutivi.
La differenza degli usi negoziali rispetto a quelli normativi si volge piuttosto sul piano dell’oggetto e dell’efficacia:
Sul piano dell’oggetto: gli usi negoziali precisamente si caratterizzano in quanto hanno ad oggetto il rapporto contrattuale e concorrono quindi ad integrare il contenuto del contratto.
Sul piano dell’efficacia: gli usi negoziali valgono come clausole contrattuali, in quanto, e si esprimono il significato che l’accordo assume nella pratica corrente. Gli usi normativi hanno efficacia normativa e secondo la disciplina delle fonti del diritto obiettivo (art.8 disp. pel.) si applicano nelle materie regolate da leggi o regolamenti quando sono richiamato da queste norme.
Come per gli usi normativi la prova dell’esistenza degli usi negoziali deve essere data da chi ne chiede l’applicazione. La prova della loro esistenza risulta normalmente dalle raccolte pubblicate dalle camere di commercio.