In molte fattispecie criminose appaiono elementi che si dicono “elementi normativi”. La loro struttura è sempre la stessa sia che facciano parte del fatto propriamente detto (cioè di quel complesso di elementi oggetto di dolo/colpa) sia che siano estranei al fatto ma integrino la fattispecie criminosa (complesso di elementi che condizionano l’applicabilità della sanzione). Ora questi elementi non esulano dall’oggetto della componente cosiddetta “psicologica” del reato, bensì la loro differenza con gli elementi del fatto è che il criterio di imputazione soggettiva che li riguarda non coincide con quello di imputazione del fatto criminoso: dolo se abbiamo a che fare con delitto, dolo e colpa per la contravvenzione (criterio di imputazione dato allora dalla semplice rappresentabilità). La loro struttura prevede un substrato di fatto a cui si applica una qualifica discendente da norme diverse da quella incriminatrice: norme di diritto privato, pubblico. Esempio: per intendere la nota dell’”altruità” della cosa nei reati vs patrimonio occorre riferirsi alle norme di diritto privato disciplinanti il rapporto di proprietà. Una parte della dottrina sostiene che tutti gli elementi di fattispecie hanno valore “normativo” perchè costruiti in via di astrazione sottoposti quindi a quella deformazione della realtà naturale propria di ogni considerazione per schemi generalizzanti, negando quindi che alcuni elementi abbiano specifico valore “normativo”. Per Gallo vi è però una profonda differenza tra elemento che consta solo di un substrato naturalistico e quello che definiamo normativo: il primo riceve il proprio contenuto dalla ratio della norma, ma questa ratio è sempre quella della norma incriminatrice. Quindi gli elementi della fattispecie sono tutti normativi, ma ce ne sono alcuni teleologicamente costruiti e quindi ci saranno alcuni normativi in doppio grado: quelli che oltre ad esser oggetto di costruzione finalistica sono desunti da una norma diversa dalla norma penale in base a cui è effettuata l’incriminazione. Questione importante è quella sull’ ampiezza da attribuire alla categoria degli elementi normativi della fattispecie. Finora si è accennato a casi contrassegnati dal riferirsi a norme giuridiche, ma a volte si può dubitare se la legge penale rinvii esclusivamente a norme giuridiche o anche a un sistema di valutazioni etico-sociali operanti in un certo ambiente: ciò avviene quando sono usate espressioni idonee ad esser intese con il ricorso oltre che a norme giuridiche anche a norme etiche non giur. Infine non si devono confondere gli elementi normativi con i cosiddetti “concetti aperti” (essi sono elementi che constano di substrato di fatto e di qualifica che però non discende da una norma la cui regola incriminatrice rinvia: questi per esser compresi devono esser letti alla luce di realtà extra-normative di natura sociale. Es 528 che esige l’offesa al pudore “secondo il comune sentimento”).

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