Dimensione privatistica: nella responsabilità

Là dove la violazione della precauzione è un aspetto della responsabilità civile, non residua spazio per riconoscervi qualche autonomia. Il senso del principio sta, infatti, nell’anticipare il momento della tutela rispetto al controllo successivo, che è quello proprio delle regole di responsabilità.

Questa prospettiva riduce, ai nostri fini, la portata dell’art.2050 c.c., che, in tema di esercizio di attività pericolose, esclude la responsabilità con la prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Quando, infatti, il danno, si è verificato, le regole di precazione servono solo a plasmare la responsabilità.

Nell’ambito della responsabilità extracontrattuale la precauzione viene assorbita dai profili della causalità e della colpa. In particolare, quando il dovere precauzionale è materia di previsione normativa, viene in considerazione quel segmento della colpa consistente nell’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline (art.43 c.c.).

Ciò introduce l’interrogativo se, dinanzi all’ignoto tecnologico, l’osservanza della disciplina dell’attività esercitata sia, in sé, sufficiente ad escludere la colpa e, con essa, la responsabilità.

Il punto, qui, è di distribuire il rischio dell’ignoto tecnologico: da un lato, il rispetto delle tecniche imposte dalle norme precauzionali porta ad escludere l’illecito; dall’altro, la conseguenza che il danno debba restare a carico di chi lo ha subito lascia insoddisfatti.

L’adozione di misure precauzionali al livello di normazione primaria o secondaria, presuppone qualche accertamento delle potenzialità di rischio insite in determinate attività.

Perciò un criterio utile a fondare un dovere precauzionale più intenso può essere rintracciato nelle condizioni soggettive dell’esercente l’attività, cioè nella sua attitudine ad avvedersi dell’esigenza di osservare tecniche operative più rigorose di quelle descritte.

Del resto, in tema della tutela della salute, il fatto che le normative precauzionali siano ad essa funzionali, non menoma la diretta precettività dell’art.32 Cost. Comunque, l’onere di provare il nesso di causalità graverà sul danneggiato, secondo la regola generale, sia pure plasmata sulla precauzione.

 

Dimensione privatistica: fuori dalla responsabilità. Autonomia della precazione.

Il campo di esplicazione esclusiva della precazione si individua quando io danno non si è verificato, e tuttavia non vengono adottare misure idonee a prevenirlo.

Il principio, dunque ha un ambito applicativo esclusivo nella dimensione inibitoria, e concorre a creare un’area dove di costruisce un illecito di pericolo pur in assenza di responsabilità.

Nei rapporti contrattuali, la carenza della precauzione si risolve in un inadempimento rilevante a prescindere dal danno: ad esempio la violazione dell’obbligo di custodia prescinde dall’inadempimento dell’obbligo di consegna.

In mancanza di una preesistente relazione, i rimedi contro l’inosservanza delle prescrizioni precauzionali debbono essere attinti dalle regole sulla prevenzione del danno. Ne segue che l’imminenza e l’inseparabilità del pregiudizio consentono di far leva su un’azione cautelare (art.700 c.p.c.) tendente ad inibire il perdurare della violazione.

 

Dimensione giurisdizionale del principio della tutela preventiva

Individuata nella tutela preventiva la portata precipua del principio di precazione, resta da valutarne l’incidenza sulla conformazione dell’azione inibitoria.

Occorre guardare all’ambito della tutela inibitoria, in quanto ne è dibattuta l’estensione oltre le ipotesi espressamente previste. Ma la constatazione che l’esigenza della tutela preventiva nasce dall’inadeguatezza della tutela risarcitoria impone di foggiare l’ambito della prima su tutte le posizioni giuridiche protette.

Infine, l’inibitoria non può risultare esuberante rispetto all’interesse per il quale la precazione è dovuta: ne segue che il divieto di svolgere l’attività per la quale è prescritta o altrimenti dovuta l’adozione di regole precauzionali si risolve nell’inibirne lo svolgimento in assenza di quelle precauzioni.

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