La legge esonera espressamente datori di lavoro dalla responsabilità civile derivante dall’infortunio salvo che l’infortunio sia avvenuto per il fatto stesso che costituisce il reato o attuato dallo stesso datore di lavoro o da un altro lavoratore.

Tale disposizione nega al lavoratore il diritto di ottenere dal suo datore di lavoro il risarcimento dei danni eccedenti le prestazioni previdenziali, anche nei casi in cui l’infortunio si sia verificato per colpa di quest’ultimo.

Per capire la portata di questo limite è da considerare:

  • da un lato che il diritto a queste ultime sorge solo quando dall’infortunio sia derivata la perdita o la riduzione delle attitudine al lavoro.
  • dall’altro come le prestazioni economiche siano comunque mantenute entro certi massimali.

La corte costituzionale ha ritenuto che principio della parità di trattamento sancito dall’art 3 della cost. non sia affatto violato dalla norma che esonero il datore di lavoro dalla responsabile civile dell’infortunio occorso dai suoi dipendenti, infatti è stato ritenuto che la disparità di trattamento che si determina trovi una ragionevole giustificazione nella circostanza che le disposizioni che regolano la tutela infortunistica prevedano un sensibile beneficio per i lavoratori .

Inoltre la Corte costituzionale ha ritenuto che quell’ esonero non contrasti neppure con l’art 38 dalla cost.

Appare così evidente come la Corte:

  • da un lato abbia continuato ad accogliere la concezione tradizionale per cui tutela previdenziale e risarcimento dei danni vanno considerati sullo stesso piano,
  • dall’altro abbia compreso la sostanziale differenza che vi è tra prestazioni previdenziali e il risarcimento dei danni: infatti le prime sono erogate nell’interesse pubblico e non realizzano la liberazione dal bisogno del lavoratore infortunato,mentre le seconde invece prescindono dal bisogno e mirano a restaurare il pregiudizio patrimoniale arrecato dall’autore di un semplice fatto illecito a chi ne è rimasto vittima.

Nel complesso però la giustificazione dell’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile di infortunio data la corte costituzionale, è la stessa che veniva formulata circa settant’ anni fà. E’ poi da osservare come la corte ha limitato l’esonero: da un lato intervenendo ripetutamente sul disposto di articoli 10.11 del d.p.r. 1124 del 65, dall’altro facendone applicazione alla sola responsabilità per danni economici derivanti dall’inabilità.

Per il cosiddetto danno biologico e per quella la vita di relazione la Corte ha ritenuto invece che sussista una responsabilità del datore di lavoro, nell’errato presupposto che i risarcimenti di tali danni sarebbero riconducibili ad una responsabilità del datore di lavoro diversa da quella espressa dall’obbligo di risarcire il danno economico.

L’estensione della tutela previdenziale per gli infortuni professionali al danno biologico pone però il problema di sapere se l’esonero della responsabilità civile dei datori di lavoro riguardi ormai anche il danno biologico quale componente delle conseguenze lesive dell’infortunio.

 

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