Dal contratto di lavoro deriva anche l’obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza personale del lavoratore. Tale obbligo è stabilito dall’ art. 2087 del Codice Civile che infatti impone all’imprenditore di “adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore“. Dalla violazione di tale obbligo deriva una responsabilità contrattuale, ma può anche derivare una responsabilità penale.

Leggi speciali sono state dettate al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro e garantire l’igiene sul luogo di lavoro. Però un impulso determinante per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro è stato dato dalla disciplina comunitaria con numerose direttive recepite dal legislatore italiano ed in particolare va ricordato il D. Lgsl. 626 del 1994.

E’ previsto l’obbligo del datore di lavoro di valutare preventivamente i fattori di rischio ed elaborare un documento di sicurezza nel quale sono individuate le misure di protezione e il programma per garantire il graduale miglioramento dei livelli di sicurezza.

E’ anche prevista la partecipazione nella gestione della sicurezza, di soggetti aventi specifiche competenze tecniche, come il medico che ha il compito della sorveglianza sanitaria.

Con la legge 123/2007 sono stati dettati i principi e i criteri direttivi per una organica riforma del sistema normativo in materia di salute e sicurezza del lavoro.

IL D. Lgsl. 626 del 1994 ha assegnato una posizione attiva al lavoratore per la realizzazione dell’obiettivo della sicurezza nei luoghi di lavoro. Così è stato stabilito che ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quello delle altre persone presenti sul luogo di lavoro,su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni, conformemente ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Inoltre è stato previsto il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (vedi Diritto Sindacale)

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