Malgrado si sia affermato che la base negoziale può essere costituita da un mandato sia nel caso di delegazione che di espromissione, tuttaviala DOTTRINA PREVALENTE(BIGIA VI) sostiene che l’actio mandati contraria, l’azione che spetta cioè al mandatario nei confronti del mandante, sia riconosciuta nella sola ipotesi di delegazione; al contrario l’ espromittente, per poter essere indennizzato. dal debitore espromesso, dovrà sobbarcarsi l’onere di dimostrare che la sua attività è stata vantaggiosa per il debitore stesso. In caso di espromissione pertanto si potrà esperire l’ actio negotiorum gesto rum contraria o l’azione di arricchimento.

Secondo CICALA la communis opinio deriva dalla fuorviante convinzione, ben radicata, secondo cui è l’iniziativa del debitore a caratterizzare la delegazione piuttosto che l’espromissione. Se invece, si ritiene che il mandato possa sussistere alla base di entrambi gli istituti, sarà proprio sulla base della presenza o meno del mandato che si dovrà riconoscere l’actio mandati contraria anche all’espromittente

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