L’iniziativa del debitore delegante:

La DOTTRINA dominante (BETTI, TRABUCCHI) utilizza la caratteristica dell’iniziativa

per distinguere delegazione ed espromissione:

1 ) nella delegazione l’iniziativa è del delegante;

2) nella espromissione l’iniziativa è dell’espromittente.

Il criterio distintivo utilizza come base normativa l’art. 1274 comma 2 c.c., che pone a carico del delegante la responsabilità nel caso di insolvenza del delegato, essendo stato il primo ad avviare la delegazione.

L’ “intervento” del debitore delegante:

Secondo parte della dottrina (BIGIAVI), che ha sottolineato come ricorra un’ipotesi di delegazione anche quando l’iniziativa sia stata presa dal creditore delegatario, allorché egli inviti il debitore originario ad assegnargli un nuovo debitore, sarebbe più corretto parlare di intervento anziché di iniziativa.

Secondo CICALA invece, il requisito dell’iniziativa, sia essa proveniente dal creditore o dal debitore, non è sufficiente a discernere le ipotesi in cui si ha delegazione da quelle

in cui si ha estromissione. Con riferimento alla delegazione, infatti, 110n può parlarsi di una “generica” iniziativa del delegante, bensì occorre far riferimento a quella specifica iniziativa che è costituita dal c.d. “iussum delegatorio”: esso consiste propriamente in un mandato, con cui il debitore delega un terzo (delegato) ad obbligarsi verso il suo creditore.

L’intervento anche “postumo” del debitore delegante:

Altri autori (DI SABATO) hanno posto in luce l’inesattezza del criterio distintivo tra delegazione ed espromissione, fondato sull’iniziativa, affermando che, come nella gestione “non rappresentativa” la ratifica sopperisce alla mancanza di un precedente mandato, così nella delegazione è irrilevante che la volontà del delegante si sia espressa inizialmente, con un mandato al delegato, o successivamente, con la ratifica del suo operato.

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