Secondo CICALA il mandato a concludere una delegazione contiene, a differenza del mandato a concludere un’espromissione, un intento specifico, consistente nell’obbligo, in capo al mandatario – delegato, di portare a conoscenza del creditore delegatario il mandato intercorrente tra delegante e delegato. In altri termini, al momento dell’ adempimento, nella delegazione il delegato fa presente al creditore che egli sta agendo in forza di un contratto di mandato che lo lega al delegante (c.d. contemplatio domini). Il delegato ha dunque l’obbligo, derivantegli dal mandato, di dichiarare la sua veste di mandatario del debitore originario.

Così: ” se Caio si obbliga verso Sempronio puramente e semplicemente assumendo il debito di Tizio, si ha espromissione; se, invece, Caio si obbliga verso Sempronio dichiarando di assumere il debito di Tizio, perché di tanto è stato incaricato da Tizio, perché quindi così intende dare esecuzione a tale incarico, si ha delegazione”.

Su questa premessa, si può affermare che l’iniziativa o intervento del debitore, non essendo configurabile, secondo CICALA quale elemento distintivo sufficiente tra gli istituti della delegazione e dell’espromissione, può assumere tuttavia valore quando venga richiamato dal negozio che intercorre tra mandatario (delegato) e creditore.

Da ciò si conclude che l’elemento distintivo tra delegazione ed espromissione va ricercato nel negozio di assunzione intercorrente dal mandatario col creditore:

Il mandatario sarà delegato, e si avrà quindi delegazione, quando nel negozio con il creditore egli si presenti come mandatario del debitore originario (delegante);

Il mandatario sarà invece espromittente nel caso in cui, pur in presenza di un mandato, non dichiari di agire in veste di mandatario del debitore originario (espromesso).

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