Non tutte le prescrizioni relative al contenuto del ricorso sono rilevanti ai fini della sua validità. In ossequio al principio della strumentalità delle forme, la nullità è prevista nelle sole ipotesi in cui dall’atto introduttivo non emergano gli elementi essenziali della controversia.
La disciplina è contenuta nell’art. 17 del regolamento di procedura per i giudizi davanti al Consiglio di Stato, integralmente ripresa dall’art. 44 cpa, secondo cui il ricorso è nullo quando
a) manca la sottoscrizione di cui all’ 40.
Al riguardo occorre chiarire che la mancanza di sottoscrizione è rilevante ai fini della nullità qualora si tratti della sottoscrizione del ricorrente che si sia solo fatto assistere da un avvocato senza però conferirgli il potere di rappresentanza. Se invece, come di norma avviene, tale potere è conferito non occorrerà la sottoscrizione del ricorso ma solo della procura speciale.
La mancanza di sottoscrizione dell’avvocato è sempre rilevante essendo richiesta l’assistenza di un difensore tecnico.
In ragione della funzione propria della sottoscrizione, la sua mancanza è rilevante solo qualora risulti dall’originale del ricorso. La mancanza sulle copie non è significativa in quanto esse sono dirette alle controparti per consentire la difesa e quindi la loro funzione è quella di soddisfare il rispetto del principio del contraddittorio.
b) se, per inosservanza delle altre norme prescrittive del suddetto articolo, vi sia incertezza assoluta sulle persone o sull’oggetto della domanda.
L’incertezza è assoluta quando non è altrimenti superabile e cioè allorquando dal contenuto del ricorso non sia in nessun modo possibile comprendere chi sia il ricorrente e quale sia l’oggetto della sua impugnazione.
L’art. 44, al co. 3, afferma che “la costituzione dell’intimato sana la nullità e la irregolarità dell’atto, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione” e cioè fatte salve le eventuali decadenze già prodotte. La norma risulta, tuttavia, di difficile applicazione ove si tenga conto della brevità del termine per ricorrere previsto per l’azione di impugnazione; potrà essere invece utilmente applicata nell’azione di accertamento e di condanna posta l’esistenza di un termine più ampio.
Infatti, se il ricorso è assolutamente nullo, la costituzione dell’intimato che con le sue deduzioni o produzioni consente di comprendere ad es. quale è il provvedimento impugnato, non varrà a salvare il ricorso dalla nullità, se la comparizione avrà luogo dopo la scadenza del termine previsto per l’ impugnazione. Dal tenore della norma, tuttavia, sembra che la scelta in ordine alla valutazione sull’esistenza o meno della nullità spetti all’intimato. Infatti, costituendosi, l’intimato potrà:
- far valere l’incertezza assoluta del ricorso;
- aderire alla prospettazione del ricorrente nell’individuazione del provvedimento; il che significa che la sanatoria si realizza per raggiungimento dello scopo e cioè per il fatto che l’intimato ha ben compreso quale è l’oggetto dell’impugnazione.
L’art. 44, al co. 2, prevede che, al di fuori dei casi di nullità, qualora il ricorso contenga altre irregolarità, la sezione può ordinare che esso sia rinnovato entro un termine che stabilirà nella sua ordinanza.
Irregolarità = difformità dell’atto dalla fattispecie normativa astratta; difformità tale da non incidere sulla funzionalità intrinseca dell’atto stesso.
La norma, tuttavia, così espressa non risulta di facile comprensione: infatti, se l’irregolarità è tale da non incidere sulla funzionalità dell’atto perché rinnovarlo? In realtà il regolamento di procedura, aderendo ad una impostazione che vuole ridurre il ruolo della forma e sottolineare il carattere di strumentalità, ha semplicemente voluto prevedere che in tutti i casi in cui il ricorso, pur non aderendo allo schema formale, non sia radicalmente nullo e ve ne sia altresì la necessità, il medesimo possa essere rinnovato con effetto sanante per il ricorrente.
L’art. 44 si riferisce sia alla nullità del ricorso che alla nullità della notificazione dello stesso, per la rilevanza principale che la notificazione riveste con riferimento all’atto introduttivo del giudizio.