Motivi e posizioni tutelate

Il ricorso straordinario è ammesso solo per motivi di legittimità.

Non è consentito sollevare, in sede di ricorso straordinario, questioni di legittimità costituzionale di norme legislative, perché la questione di costituzionalità può essere proposte solo nel corso di un procedimento giurisdizionale. Invece è consentito sollevare la questione di interpretazione di norme comunitarie ai sensi del trattato CE.

Alternatività

Il ricorso straordinario sta in rapporto di alternatività con il ricorso giurisdizionale, nel senso che, una volta proposto il ricorso giurisdizionale, non è ammesso ricorso straordinario contro il medesimo da parte dello stesso ricorrente. (art. 8 d.P.R. 1199/1971, e art. 20 legge tar).

La regola della alternatività non opera quando il medesimo atto sia impugnato da due soggetti diversi cointeressati, dato che l’ordinamento non impone al ricorrente in via straordinaria di notificare il suo ricorso, oltre che ai controinteressati, anche ai cointeressati.

Trasposizione in sede giurisdizionale

Poiché il ricorso giurisdizionale offre maggiori garanzie rispetto al ricorso straordinario, deve essere consentita la libera scelta fra le due forme di tutela non solo al ricorrente, ma anche alle altre parti, che non possono subire passivamente una scelta effettuata al di fuori della loro volontà.

E’ per questo che viene riconosciuta la facoltà dell’amministrazione e del controinteressati di richiedere che la decisione sul ricorso straordinario sia devoluta al tribunale amministrativo in sede giurisdizionale (art. 10 d.P.R. 1199/1971).

La facoltà di presentare l’“opposizione” viene riconosciuta a tutti coloro che sono abilitati ad opporsi al ricorso, anche se non rivestano la qualità in senso tecnico di “controinteressati” nel ricorso giurisdizionale.

L’“opposizione” si propone con atto da notificarsi alle altre parti entro 60 giorni dalla data in cui l’interessato ha avuto cognizione del ricorso straordinario.

Dal momento della notifica di tale opposizione, il ricorso straordinario diventa improcedibile e viene sospesa ogni istruttoria su di esso.

La parte che ha promosso la trasposizione deve depositare presso la segreteria del tar una copia del ricorso straordinario con la richiesta che il giudice amministrativo avochi a sé il ricorso.

Termine

Il ricorso straordinario deve essere proposto entro il termine perentorio di 120 giorni, che decorre dal momento in cui l’interessato ha avuto piena conoscenza dell’atto lesivo.

A differenza di quanto prescritto per il ricorso giurisdizionale, entro tale termine il ricorso non solo deve essere notificato, ma anche depositato (al ministero o all’organo che ha emanato l’atto). Se il ricorso viene inviato per posta, esso si considera tempestivo se entro il termine prescritto avviene la spedizione attestata dal timbro postale di partenza.

Forma e contenuto

Il ricorso straordinario deve essere redatto in carta da bollo, tranne che venga impugnato un atto in materia di pubblico impiego. L’irregolarità fiscale non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma solo l’obbligo della regolarizzazione prima che sia pronunciata la decisione.

Il ricorso deve indicare il provvedimento impugnato, specificare i motivi di impugnativa e recare la sottoscrizione del ricorrente o del suo procuratore speciale. In mancanza di sottoscrizione il ricorso è nullo.

Anche per il ricorso straordinario non si richiede l’autenticazione della firma.

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