Il d.lgs. 165/01 attribuisce agli organi di governo l’indirizzo politico-amministrativo. E’ l’ordinamento stesso che introduce una tendenziale distinzione tra politica e amministrazione, soprattutto in occasione della disciplina dell’organizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, (d.lgs. 165/01 ), disciplina che mira a delimitare le attribuzioni della componente politica dell’amministrazione (organi di governo cui spetta determinare l’indirizzo politico-amministrativo) rispetto alla componente burocratica, in particolare del vertice dirigenziale, che agisce in modo imparziale ed efficiente, attuando concretamente gli obiettivi prefissati.

Infatti gli organi politici possono controllare e indirizzare il livello più alto dell’amministrazione, la dirigenza, soltanto utilizzando gli strumenti di cui la d.lgs. 165/01, quali prefissione degli obiettivi e verifica dei risultati. Tuttavia la legge configura in alcuni casi la sussistenza di uno stretto vincolo fiduciario tra organo politico e vertice dirigenziale, tale che ad es. alcuni incarichi dirigenziali cessano decorsi 90 giorni dal voto sulla fiducia del nuovo esecutivo (c.d. spoil system) e in tali ipotesi la separazione tra politica e amministrazione risulta attenuata.

Specifico riflesso del problematico rapporto che corre tra politica, amministrazione e diritto amministrativo è costituito dalla questione della distinzione tra atti politici e atti amministrativi, essendo solamente i primi sottratti al sindacato del giudice amministrativo, ponendosi al di fuori dell’area del principio di legalità.

Tali atti, infatti, anche quando emanati dal governo, data la loro altissima discrezionalità e il carattere libero del loro fine, non ledono diritti soggettivi o interessi legittimi, uniche situazioni alle quali l’ordinamento giuridico riconosce una tutela giurisdizionale.

Esempio di atti politici: gli atti di iniziativa legislativa del governo. Diversi sono gli atti di alta amministrazione, caratterizzati da una amplissima discrezionalità, e considerati l’anello di collegamento tra indirizzo politico e attività amministrativa in senso stretto, soggetti alla legge e al sindacato giurisdizionale.

 

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