I controlli sugli atti e sugli organi di comuni e province

I controlli esterni sono esercitati dalla Corte dei Conti ma va detto che a seguito dell’abrogazione dell’art. 130 cost. ad opera della l. 3/01 i controlli necessari sugli atti degli enti locali sono stati eliminati, al fine di garantire maggiore autonomia a questi enti.

Ora il T.U. all’art. 138 annovera tra i controlli l’annullamento straordinario governativo di cui alla l. 400/88, e trova fondamento nell’art. 120 cost.

I controlli interni sono disciplinati dagli artt. 147 e ss del T.U., come modificato dal d.l. 174/2012. Attualmente ci sono 6 tipologie di controllo interno.

  • il controllo di regolarità amministrativa e contabile
  • il controllo sugli equilibri finanziari
  • il controllo strategico diretto a verificare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti.
  • Il controllo di gestione che ha ad oggetto l’intera attività ed è volto ad ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate.
  • Vi sono anche controlli sulle società partecipate non quotate, definiti dall’ente locale secondo la propria autonomia organizzativa
  • infine vi sono controlli sulla qualità dei servizi erogati.

Per quanto riguarda il controllo sugli organi, la normativa vigente attribuisce il potere di scioglimento dei consigli comunali e provinciali in capo al Presidente della Repubblica su proposta del ministro dell’interno.

Tra le cause di scioglimento si ricorda il compimento di atti contrari alla costituzione, gravi e persistenti violazioni di legge, ecc. e con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto stesso.

I rapporti finanziari e le contabilità nei comuni e nelle province

L’art. 149 T.U. ha tentato di modificare l’impostazione precedente tutta improntata ad una completa dipendenza della finanza locale da quella statale (finanza derivata), riconoscendo al comune e alla provincia autonomia finanziaria e potestà impositiva autonoma che può essere in parte disciplinata con propri regolamenti.

Il sistema di finanza locale disegnato da tale norma è in sintesi costituito da una finanza trasferita e da una finanza autonoma. Alla luce dell’art. 119 cost. L’autonomia finanziaria deve inquadrarsi nell’ambito del coordinamento con la finanza pubblica.

La possibilità degli enti locali di istituire tributi propri trova un altro limite anche nell’art. 23 cost che richiede una legge che istituisca il tributo.

Le operazioni di riscossione e pagamento dei tributi locali vengono di regola affidati ad istituti di credito concessionari sulla base di procedure ad evidenza pubblica stabilite dal regolamento di contabilità pubblica. Fino al 2016 è stata comunque prevista la possibilità di continuare ad avvalersi di Equitalia. Per il futuro invece gli enti dovrebbero provvedere in proprio con lo strumento dell’ingiunzione fiscale.

Sotto il profilo contabile devono essere ricordati il d.lgs. 118/2011 che ha stabilito i principi contabili applicabili agli enti locali e il d.lgs. 77/95 che ha modificato il T.U. Enti locali.

L’art 234 T.U. stabilisce poi che la revisione economico-finanziaria sia affidata ad un collegio di revisori dei conti.

Va infine ricordato che l’art. 28 legge 448/98 ( e il d.l. 98/2011 e il d.l. 95/2012) estende il pattò di stabilità assunto dal Governo in sede europea, al fine di rispettare gli impegni europei, sia alle regioni che a province e comuni con più di 1000 abitanti.

Gli istituti di partecipazione negli enti locali

L’art. 8 T.U. disciplina gli istituti di partecipazione specificando che i comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono gli organismi di partecipazione all’amministrazione locale. Lo stesso articolo riconosce il potere per gli interessati di partecipare al procedimento amministrativo relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive e prevede forme di consultazione della popolazione e procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi , nonché la possibilità che lo statuto, disciplini il referendum, anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

Tra gli istituti di partecipazione sono ricompresi:

  • l’azione popolare ;
  • il diritto d’accesso agli atti amministrativi;
  • il diritto d’accesso alle informazioni di cui è in possesso la P.A.

 

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