La nostra Costituzione, nella sua versione originaria, conteneva tre specifiche disposizioni sui controlli:

• i controlli della Corte dei Conti sull’ amministrazione dello Stato e sugli enti in cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (art. 100);

• i controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni (art. 125, co. 1);

• i controlli delle regioni sugli atti degli enti locali (art. 130).

I controlli in esame presentano tre aspetti in comune: innanzitutto, occorre specificare che l’ organo di controllo si colloca all’ esterno dell’ amministrazione controllata; esso, infatti, o fa parte di un ente diverso (ad es., lo Stato che controlla la regione) o è collocato in una posizione di indipendenza rispetto al Governo (è il caso della Corte dei Conti).

Il controllo, in secondo luogo, investe i singoli atti: a tale regola fa, però, eccezione la previsione secondo la quale la Corte dei Conti è chiamata ad effettuare anche il controllo (successivo) sulla gestione del bilancio dello Stato e sulla gestione finanziaria degli enti pubblici.

In terzo luogo, occorre sottolineare che il controllo in esame assume i caratteri del controllo di legittimità: si tratta, in particolare, di un controllo cd. preventivo, perché viene esercitato prima che l’ atto possa produrre i suoi effetti (nel senso che questi ultimi non si producono se il controllo è negativo, cioè se l’ organo di controllo, una volta controllato l’ atto, nega il visto).

È necessario sottolineare, però, che con la riforma del Titolo V Cost. del 2001 (L. 3/01) sono state soppresse le disposizioni sui controlli dello Stato sulle regioni e delle regioni sugli enti locali, in virtù dell’ autonomia che è stata riconosciuta a tali enti (regioni ed enti locali); rimane intatto, pertanto, solo l’ art. 100 Cost.

Tuttavia, è bene precisare che, con questa modifica, i controlli sulle regioni e sugli enti locali non sono venuti meno, ma sono stati, per così dire, internalizzati: sono stati, cioè, trasformati in una sorta di controllo interno (il controllo, cioè, che ciascuna amministrazione esercita sul proprio funzionamento e che non viene più esercitato in rapporto a parametri di stretta legalità, ma in riferimento ai risultati raggiunti, collegati agli obiettivi programmati).

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