Sistema dei controlli interni delle società per azioni

I controlli interni, almeno negli ultimi anni, hanno trovato ampio campo nelle prescrizioni delle leggi speciali ed in quelle di carattere regolamentare. Risulta piuttosto singolare che nella nuova disciplina ai controlli interni si accenni soltanto una volta, con riferimento alle funzioni del comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico. L’art. 2409 octiesdecies co. 5 lett. b, tuttavia, fa riferimento, laconicamente, alla vigilanza su di un mai precedentemente ricordato sistema di controllo interno. Queste parole, che non figurano nell’elencazione che l’art. 2403 fa dei doveri del collegio sindacale e che appaiono slegate da qualsiasi riferimento di carattere più generale rimangono sospese nel vuoto.

Controllo contabile (Registro dei revisori e Albo speciale tenuto dalla Consob)

Come detto, la riforma, volendo separare il controllo contabile affidandolo a soggetti esterni alla compagine sociale, porta alla nascita della figura del revisore contabile, qualifica conseguente all’iscrizione nel Registro dei revisori contabili. A tale Registro, previsto dal d.lgs. n. 88 del 1992 e tenuto presso il Ministero della giustizia, possono iscriversi:

  • persone fisiche, che devono superare un esame indetto annualmente dal Ministero stesso. Per l’ammissione all’esame, tuttavia, è necessario aver conseguito un diploma di laurea in materie economiche, aziendali o giuridiche ed aver svolto un tirocinio di almeno tre anni.
  • società, le quali acquistano in questo modo la qualifica di società di revisione. Per ottenere l’iscrizione queste devono avere la sede principale in Italia e rispondere ad una serie di requisiti in ordine all’oggetto sociale ed alle persone degli amministratori, dei rappresentanti nell’opera di controllo e dei soci.

Per l’iscrizione nel registro, tanto le persone fisiche quando gli amministratori della società debbono anche rispondere ad una serie di requisiti di onorabilità (es. non trovarsi in uno stato di interdizione temporanea). La vigilanza sull’attività degli iscritti è svolta dal Ministro della giustizia, il quale può anche disporre la cancellazione.

Diverso dal Registro dei revisori contabili è l’Albo speciale della società di revisione, tenuto dalla Consob, che riporta le società con azioni quotate nei mercati regolamentati chiamate alla revisione contabile. A prescindere dai vari requisiti necessari per l’iscrizione, tali società devono avere un ulteriore requisito di idoneità tecnica e di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari, a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività di revisione contabile. La Consob esercita la vigilanza sull’attività delle società iscritte nell’albo e, qualora accerti gravi irregolarità, può prendere una serie di provvedimenti che culminano nella cancellazione dall’albo.

Attualmente, quindi, il controllo contabile presenta il quadro seguente:

  • le società chiuse, purché non siano tenute a redigere il bilancio consolidato e a condizione che sia previsto dallo statuto, possono affidare il controllo contabile al collegio sindacale.

Se non fanno questa scelta, la regola è che esse debbono sottoporre la contabilità al controllo di un revisore contabile o di una società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori presso il Ministero della giustizia.

  • le società aperte ma le cui azioni non siano quotate in un mercato regolamentato non possono ricorrere ad un revisore contabile persona fisica, quindi, il controllo deve necessariamente essere affidato ad una società di revisione iscritta nello stesso registro.
  • le società aperte con azioni quotate in un mercato regolamentato vengono controllate da una società di revisione iscritta nello speciale Albo tenuto dalla Consob.
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