Controlli di atti

Il controllo di singoli atti ha costituito per molto tempo la forma di controllo più diffusa nelle nostre pubbliche amministrazioni. Attualmente, tuttavia, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, ne residuano soltanto alcune ipotesi relative agli atti statali: la l. cost. n. 3 del 2001, infatti, ha abrogato sia l’art. 125 co. 1 sia l’art. 130, relativi ai controlli preventivi di legittimità previsti per gli atti amministrativi degli enti locali e delle Regioni.

La Corte costituzionale (sent. n. 43 del 2003), tuttavia, ha stabilito che le leggi statali o regionali, nei diversi settori di rispettiva competenza, possono comunque attribuire poteri sostitutivi ad organi dello Stato, delle Regioni o di altri enti territoriali.

Controlli delle attività

La forma di controllo più diffusa è quella diretta a verificare la funzionalità delle gestioni amministrative, data la convinzione che queste ultime debbano dimostrarsi capaci di raggiungere i risultati attesi, in modo efficace ed economico, piuttosto che essere esclusivamente preoccupate della legittimità formale dei loro atti.

Con le recenti riforme amministrative, quindi, si è accentuata l’attenzione all’amministrazione di risultato e si è generalizzata a tutte le pubbliche amministrazioni una forma di controllo esterno delle gestioni che si aggiunge a quelle preesistenti

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