Nel sistema originario il collegamento tra amministrazione locale e amministrazione dello Stato veniva essenzialmente assicurato attraverso il sistema dei controlli: di legittimità e di merito [controlli che, prima dell’ entrata in vigore della Costituzione, erano esercitati dal prefetto (controllo di legittimità) e dalla giunta provinciale amministrativa (controllo di merito)].
Viceversa, con la Costituzione (art. 130), il controllo di legittimità è stato attribuito alle regioni (in particolare, al comitato regionale di controllo: CO.RE.CO.); si tratta, in particolare, di un controllo cd. preventivo, perché esso condiziona l’ efficacia della delibera dell’ ente locale (impedisce, cioè, che l’ atto controllato produca i suoi effetti prima che intervenga il visto del comitato regionale). Il controllo di merito, invece, è oggi previsto solo come un controllo eventuale (e subordinato ad espressa previsione legislativa).
Tuttavia, è necessario sottolineare che, con la L. 142/90, i controlli di legittimità sulle delibere degli organi collegiali degli enti locali sono stati alleggeriti: essi, cioè, sono stati mantenuti come controlli necessari su alcuni atti fondamentali, ma, per il resto, sono stati trasformati in meri controlli eventuali. I controlli di merito sono stati, invece, soppressi.
La L. cost. 3/01 è stata ancora più radicale: soppressi gli artt. 125, co. 1 e 130 Cost. è, infatti, venuta meno la previsione costituzionale dei controlli statali sulle regioni e di quelli regionali sugli enti locali. A seguito di tali modifiche normative, nel nuovo assetto vengono, pertanto, privilegiati i cd. controlli interni, ossia i controlli che l’ ente esercita su stesso (o, più precisamente, il controllo che un organo o un ufficio dell’ ente esercita su altri organi o altri uffici dello stesso ente).