Il Consiglio di Stato: esso svolge funzioni consultive in materia giuridico-amministrativa e funzioni di tipo giurisdizionale (in quanto 2° di giustizia amministrativa). Si compone di 6 sezioni: le prime 3 svolgono funzioni consultive, le altre 3 sono chiamate all’esercizio di funzioni giurisdizionali.

La Corte dei Conti: La sua caratteristica è la funzione di controllo. Un’altra attribuzione caratteristica è anche la funzione giurisdizionale materia di responsabilità amministrativa e contabile nonché in materia pensionistica. Ci sono 3 sezioni giurisdizionali, una sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni statali, una sezione di controllo di affari UE e internazionali, una sezione delle autonomie per il controllo sulla gestione finanziaria.

Avvocatura dello Stato: è l’organo a cui è rimessa la rappresentanza in giudizio di ogni amministrazione statale sia davanti la giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, ma anche nell’ambito di controversie arbitrali e costituzionali. La sua organizzazione si articola in livelli centrali e periferici: sede a Roma, poi ogni distretto di Corte d’Appello ha avvocature distrettuali per trattare le questioni pendenti negli uffici giudiziari di tutto il Paese.

Regioni: l’art. 121 Costituzione indica cm organi regionali il Consiglio (organo assembleare con funzioni legislative) e la Giunta (il potere esecutivo) e il Presidente della Giunta (dopo la riforma egli deve: dirigere la politica della giunta assumendosene la responsabilità). Il potenziamento dell’esecutivo è ancora più netto con la previsione dell’elezione diretta del Presidente della giunta. Gli uffici regionali presentano una ripartizione funzionale su 3 livelli chiamati in vario modo (unità operative, settori ecc). Agli uffici di linea (addetti a compiti operativi) si affiancano gli uffici di staff (che coordinano). Abbiamo poi gli uffici posti alle dipendenze del Consiglio Regionale (garantiscono l’autonomia contabile, funzionale e organizzativa). Anche nelle regioni figurano le agenzie e le società finanziarie partecipate da tali enti.

Comuni e Provincie: l’art 5 Costituzione “riconosce e promuove le autonomie locali”, il 114 stabilisce che la Repubblica è costituita da province, Città, Regioni e Stato. Per quanto riguarda i comuni, facendo un’analisi, si evince che il numero di funzioni esercitate è direttamente proporzionale al numero degli abitanti. I cosiddetti “comuni-polvere” svolgono funzioni minimali utilizzando per lo più forme collaborative con altri comuni, mentre i comuni più grandi svolgono rilevanti funzioni anche in materia di sviluppo economico. Molte leggi sottraggono ai comuni (specie quelli piccoli) le competenze, altre invece generali aumentano le competenze comunali. Di tutto ciò ne risente lo stesso grado di autonomia e quindi il rapporto con gli enti territoriali più ampi. Non essendo possibile un accorpamento forzato dei Comuni, il d.lgs 267 ha tentato di promuovere le fusioni volontarie precedute o meno da unioni. Questo processo di fusione volontaria è in pratica fallito, essendosi verificati pochissimi casi di unione, soprattutto per il timore della successiva fusione, prevista ex lege 10 anni dopo l’unione. Continua invece ad aumentare il numero dei comuni. Un parziale mutamento dell’attuale assetto potrebbe discendere dall’individuazione concreta delle funzioni fondamentali degli enti locali. Recentemente con la l.122/2010 la legge statale ha provveduto ad una preliminare individuazione delle funzioni fondamentali  dei comuni, per le quali è dichiarato “obbligatorio per l’ente locale” l’esercizio (ad esempio: funzioni generali di amministrazione, funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica ecc.). Differentemente rispetto alle altre regioni, l’assetto organizzativo degli enti locali si è standardizzato ex 117 2° cos che rimette alla competenza legislativa statale le materie relative alla legislazione elettorale. Questa disposizione attenua l’enfasi che il 114 2° pone sull’autonomia statutaria degli enti locali. Ogni comune ha un sindaco eletto direttamente dai residenti nei comuni con più di 15 mila abitanti, una giunta e un consiglio. Gli uffici del Comune: ex l.142/1990 sono: la dirigenza, il segretario comunale (che sovraintende e coordina le funzioni amministrative. è scelto dal sindaco), direttore generale (per alcuni comuni). Il Sindaco infine: egli genera dei problemi nell’applicazione del principio della separazione, perché la sua è una carica contemporaneamente politica e amministrativa

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