Nel sistema delle fonti, i regolamenti hanno un grado gerarchico inferiore a quello delle leggi. La loro posizione nel sistema, peraltro, viene ad essere definita non soltanto con riferimento al criterio della gerarchia, ma anche con riguardo a quello della competenza.

I regolamenti che possono svolgere funzioni di indirizzo politico, sia pure di livello sub-legislativo, sono in primo luogo quelli che il Governo statale può fare nelle materia di competenza legislativa esclusiva statale (art. 117 co. 6 Cost.). I regolamenti governativi sono di diversi tipi, con riguardo alla diversità dei loro possibili rapporti con la legge:

  • i regolamenti di esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi (minimo spazio per ulteriori scelte di indirizzo politico);
  • i regolamenti di attuazione e di integrazione di leggi e di decreti legislativi che si limitano a dettare norme di principio (maggiore spazio per ulteriori scelte di indirizzo politico);
  • i regolamenti indipendenti, che possono disciplinare soltanto materie nelle quali manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge (massimo spazio per ulteriori scelte di indirizzo politico);
  • i regolamenti delegati (o di delegificazione), che operano solo in conseguenza dell’autorizzazione di una legge, la quale deve determinare le norme generali regolatrici della materia e disporre l’abrogazione delle norme vigenti con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.

 Occorre ricordare che, mentre i regolamenti di cui sopra sono deliberati dal Consiglio dei Ministri ed emanati con decreto del Presidente della Repubblica, sono possibili, su espressa previsione della legge, anche regolamenti ministeriali o interministeriali nelle materie di competenza dei Ministri o di autorità ad essi subordinate.

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