La riserva di legge relativa, alla quale è sottoposta la P.A., comporta che una quota rilevante della disciplina che la riguarda può essere contenuta nei regolamenti governativi, la cui materia è oggi disciplinata dalla L. 400/88. In tale legge sono elencate, in particolare, cinque specie di regolamenti:

•i regolamenti esecutivi (che vengono adottati per l’ esecuzione delle leggi, dei decreti legislativi e dei regolamenti comunitari);

• i regolamenti di integrazione (delle norme di principio contenute nelle leggi e nei decreti legislativi);

• i regolamenti indipendenti (che vengono adottati nelle materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie riservate comunque alla legge);

• i regolamenti di organizzazione (che disciplinano l’ organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge);

• i regolamenti di delegificazione (così denominati perché la disciplina, un tempo tutta contenuta nella legge, viene ridistribuita tra la legge, che detta le norme generali, ed il regolamento).

Accanto ai regolamenti governativi, la L. 400/88 prevede, poi, i regolamenti ministeriali, i quali possono essere adottati nella materia di competenza del ministro (o di autorità sott’ ordinate), qualora la legge conferisca espressamente tale potere; è necessario sottolineare, però, che i regolamenti ministeriali (o interministeriali) non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Particolare importanza assumono anche i regolamenti degli enti territoriali, sui quali hanno, però, inciso in modo rilevante le riforme costituzionali del 1999 e del 2001. L’ art. 121 Cost., nella sua originaria formulazione, attribuiva al consiglio regionale la potestà legislativa e regolamentare della regione; la riforma apportata dalla L. 1/99 ha, invece, eliminato questa riserva attribuita al consiglio, sicché oggi spetterà alla singola regione assegnare tale potestà al consiglio o alla giunta (attraverso il proprio statuto). In concreto, tutte le regioni, ad eccezione dell’ Abruzzo, hanno conferito la potestà regolamentare alla giunta regionale, prevedendo per lo più forme di partecipazione del consiglio (per effetto di questo spostamento della competenza, la produzione regolamentare della regione ha ricevuto un nuovo impulso).

L’ altra importante modifica è stata, invece, apportata dalla L. 3/01: in particolare, l’ art. 117, co. 6 Cost., nella nuova formulazione, attribuisce allo Stato la potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva, mentre in ogni altra materia spetta alle regioni (viene meno, così, la potestà regolamentare dello Stato nelle materie di competenza concorrente).

Il nuovo art. 117 Cost. stabilisce, infine, che i comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’ organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite (si tratta, in realtà, del riconoscimento normativo di una potestà che gli enti locali, ed in particolare i comuni, hanno sempre avuto).

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