Il diritto comunitario
Nel sistema delle fonti assumono particolare rilievo i trattati internazionali istitutivi delle Comunità europee, nonché i trattati successivi che li hanno modificati ed integrati. Questi trattati costituiscono l’insieme delle norme fondamentali dell’ordinamento comunitario: definiscono l’assetto istituzionale delle comunità ed attribuiscono alle istituzioni comunitarie il potere di emettere norme giuridiche che possono avere valore in tutti gli Stati che hanno aderito alla Comunità, il cosiddetto diritto comunitario derivato che costituisce una fonte di secondo grado. All’interno del diritto comunitario derivato i regolamenti comunitari hanno valore immediato e diretto negli Stati che hanno aderito alla comunità. In caso di divergenza tra norma di tali regolamenti e legge, è da ritenere che prevalga la prima. Ciò nonostante i regolamenti non possono sottrarsi al giudizio di legittimità costituzionale; la CE ha inoltre la facoltà di rivolgere agli Stati membri delle direttive vincolanti. Altri atti normativi sono le decisioni, infine abbiamo raccomandazioni e pareri che non sono però atti vincolanti.
I regolamenti
Il regolamento è un atto normativo che si caratterizza per essere emanato da organi del potere esecutivo o da altri enti pubblici dotati per legge di potestà regolamentare. I regolamenti possono avere finalità diverse: quelli emanati per disciplinare i modi di attuazione di una nuova legge sono detti esecutivi o di attuazione; quelli diretti a disciplinare l’organizzazione ed il funzionamento di un organo dello Stato sono detti autonomi o di organizzazione. Il regolamento non può contenere norme contrarie alle disposizioni di legge, diversamente è privo di valore.