Sulla generalità della tutela

Scopo del processo è sicuramente fornire tutela giusta alle situazioni giuridiche soggettive: questa per essere giusta deve essere generale, piena e tempestiva. La generalità è sancita dall’articolo 24 della costituzione e, con riferimento specifico alle controversie nei confronti dell’amministrazione pubblica, dall’articolo 113 s il quale contro di atti della medesima è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti degli interessi legittimi davanti agli organi di giurisdizione ordinario amministrativa.

Oltre al diritto di azione, è sancito dalla costituzione anche il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento che è qualificato come diritto inviolabile. comportando il processo dei costi economici, la costituzione assicura ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire di difendersi davanti ad ogni giurisdizione (anche se finora si sono rilevati completamente inadeguati alle esigenze).

 

Sulla pienezza della tutela

Il processo deve assicurare ogni possibile forma di tutela, senza limitazioni: la stessa costituzione prescrive che la tutela non può essere escluso limitata a particolari mezzi di impugnazione. Tuttavia la disciplina del processo amministrativo non consente tutte le forme di tutela possibili: tale situazione in chiaro contrasto con i principi del giusto processo si spiega solo con nell’inerzia delle legislatore. Il quadro ancora più insoddisfacente se si pensa al sistema probatorio.

C’è da concludere che la disciplina del processo amministrativo deve essere quindi profondamente rivista, per adeguarla a modello costituzionale, ridisegnando in senso riduttivo anche le innumerevoli cause di inammissibilità, i ricevibilità ed improcedibilità che impediscono che il processo possa chiudersi con una soluzione della questione di merito.

 

Sulla ragionevole durata del processo

Ovviamente la tutela giurisdizionale per essere effettiva deve essere tempestiva: già Bentham scriveva justice dalayed is justice denied.La stessa corte costituzionale, prima della modifica dell’articolo 111, aveva sancito che il diritto di azione implica una ragionevole durata del processo affinché la tutela giurisdizionale assicuri l’efficace protezione dei diritti e della realizzazione della giustizia. La CEDU configura come vere proprio diritto alla controversia sia decisa in tempo ragionevole, secondo parametri ormai consolidati che tengono conto della peculiarità dei procedimenti, della complessità della controversia e del comportamento delle parti nonché degli organi pubblici.

L’articolo 111 demanda invece alla legge dello Stato il compito di assicurare che il processo abbia una durata ragionevole, prevedendo anche riti semplificati abbreviati accelerati per soddisfare tutte le esigenze di rapida soluzione. Ciò che manca è però un adeguato numero di magistrati e di personale di segreteria. Per porre freno alle ricorrenti condanne della corte di Strasburgo per l’eccessiva durata dei processi, in Italia è stata emanata una legge del 2001 che aprisse una speciale processo di competenza della corte d’appello per coloro che abbiano subito un danno, anche patrimoniale, per l’eccessiva durata del processo. La nuova legge trasforma quello che secondo la convenzione è un diritto all’indennizzo in un diritto al risarcimento del danno, il che comporta che non si debba provare in giudizio solo la durata irragionevole del processo ma anche l’esistenza di un danno e il nesso di causalità tra la durata del processo e il danno subito.

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