Principi generali del diritto

Le amministrazioni pubbliche sono tenute anche al rispetto di principi generali del diritto, quali la certezza del diritto, la buona fede e la correttezza e il legittimo affidamento. Questi non sono principi enunciati come tali nella Costituzione, tuttavia, una volta consolidata la convinzione che il principio di legalità richiede in primo luogo che le amministrazioni osservino le leggi come qualsiasi altro soggetto, è andata diffondendosi la consapevolezza che debbono essere rispettati i principi generali del diritto anche oltre le implicazioni dei principi specifici menzionati nei precedenti paragrafi.

Principi costituzionali della tutela giurisdizionale

Elementi costitutivi del regime di diritto amministrativo sono considerati anche le particolari modalità della tutela giurisdizionale. Come detto, comunque, secondo la disciplina dei rapporti tra diritto amministrativo e diritto privato, agli atti dei soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative e agli atti delle pubbliche amministrazioni che ricadano nella regola generale della sottoposizione al diritto privato è imposto soltanto il rispetto dei principi di cui all’art. 1 co. 1 LPA.

Interessi legittimi (pretensivi e oppositivi)

I privati possono vantare nei confronti delle pubbliche amministrazioni, come di fronte a qualsiasi altro soggetto, dei diritti soggettivi. Imponendo alla pubblica amministrazione di rispettare la disciplina che costituisce attuazione dei principi di cui sopra, tuttavia, si è data tutela anche ad interessi che tradizionalmente ne sarebbero privi. Sono quindi venute a costituirsi delle specifiche posizioni giuridiche soggettive dette interessi legittimi, tenute distinte dai diritti soggettivi.

L’interesse legittimo, in particolare, è una posizione complessa che può scomporsi in due parti:

  • la soggezione del soggetto al potere di decisione dell’amministrazione.
  • il diritto a che l’amministrazione decida rispettando certi principi e certe regole.

Per interesse legittimo, quindi, si intende quella posizione giuridica correlata ad un potere della pubblica amministrazione di scegliere, un potere, tuttavia, che non risulta essere libero quanto discrezionale, dovendo necessariamente essere esercitato rispettando certe regole.

La stessa denominazione di interesse legittimo viene correttamente usata anche per indicare la posizione giuridica di chi ha degli interessi la cui soddisfazione richiede un comportamento che la pubblica amministrazione non può non tenere: non è ritenuto sufficiente, infatti, che un comportamento dell’amministrazione sia giuridicamente vincolato perché l’interesse a quel comportamento possa qualificarsi come diritto. Se il vincolo è posto nell’interesse pubblico, quindi, gli interessati debbono ritenersi titolari di interessi legittimi e non di diritti soggettivi (es. viene considerato titolare di interesse legittimo anche chi vuole ottenere un permesso di costruzione che il Comune è tenuto a rilasciare).

Di base dall’esercizio dei poteri dell’amministrazione i soggetti terzi si aspettano di ottenere qualcosa. Vi sono tuttavia poteri dell’amministrazione che possono incidere su diritti soggettivi di cui terzi sono già titolari (c.d. diritti affievoliti). Risulta ormai consueto denominare interessi legittimi pretensivi quelli del primo tipo ed interessi legittimi oppositivi quelli del secondo

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