Il d.lgs. n. 198 del 2009 ha introdotto un’azione particolare per porre rimedio all’inefficacia dell’amministrazione e dei concessionari di pubblici servizi, introducendo anche in questo caso un nuovo rito speciale. Il giudizio, in particolare, non verte sull’impugnazione di un provvedimento, ma sulla pretesa dei cittadini al corretto svolgimento di una funzione amministrativa (o alla corretta erogazione di un servizio). L’azione viene promossa davanti al giudice amministrativo da chi, vantando un interesse legittimo o un diritto soggettivo, lamenti una lesione diretta, concreta e attuale dei propri interessi per effetto di inadempimenti di un’amministrazione o del concessionario di un pubblico servizio. Risulta peraltro necessario che il ricorrente vanti un interesse omogeneo (non esclusivo) a quello di una pluralità di utenti o di consumatori (art. 1). Per questo motivo il ricorso può essere proposto, oltre che dal singolo, anche da associazioni o comitati di utenti o consumatori a tutela dei propri associati (class action) (art. 2).

Il ricorso comunque deve essere preceduto dalla notifica di un’apposita diffida all’amministrazione o al concessionario inadempiente: solo trascorsi inutilmente novanta giorni da tale notifica ed entro un anno da tale scadenza il ricorso può essere proposto (art. 3). Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina di porre rimedio all’inadempimento entro un congruo termine (art. 4). In mancanza può essere proposto il giudizio di ottemperanza (art. 5).

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento