Sono organi di giurisdizione amministrativa i TAR, i quali giudicano in primo grado, ed il Consiglio di Stato, in secondo grado. La magistratura amministrativa è un complesso unitario ed indipendente dotato di un proprio apparato e di un Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, organismo di autogoverno, che ha competenze assai simili a quelle svolte dal Consiglio superiore della magistratura ordinaria.

NON dispone perciò di funzioni consultive quale organo di consulenza giuridico-amministrativa, svolte dalle apposite sezioni del Consiglio di Stato, bensì fissa i carichi di lavoro, si esprime in materia di status dei magistrati amministrativi, delibera in ordine agli incarichi esterni degli stessi, disciplina l’organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei Tar. Tale Consiglio consta di quindici membri, è presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato (unico componente di diritto) e composto da quattro componenti laici (eletti 2 dalla Camera e 2 dal Senato: tra di essi viene scelto il vicepresidente), da 4 magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e da 6 magistrati dei Tar

Il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato è composto da organi permanenti (presidente, sezioni, adunanza generale, adunanza plenaria) e da organi temporanei o straordinari (commissioni speciali).

L’Adunanza generale, presieduta dal Presidente del CdS e composta da tutti i magistrati in servizio presso tale organo, esprime pareri sugli schemi di atti legislativi e regolamentari di particolare rilievo.

L’Adunanza plenaria, presieduta dal Presidente del CdS, è composta da dodici magistrati, quattro per ciascuna sezione giurisdizionale.

Si pronuncia su ricorsi:

a) concernenti questioni che abbiano generato o possano generare contrasti giurisprudenziali;

b) richiedenti la soluzione di questioni di particolare rilievo. La remissione del ricorso all’Adunanza plenaria è decisa, nel primo caso, con ordinanza, dal collegio giudicante di una sezione giurisdizionale (o del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana) e, nel secondo caso, su richiesta delle parti o d’ufficio, dal Presidente del Consiglio di Stato.

I posti vacanti di consigliere di Stato sono conferiti per metà dal ruolo dei consiglieri di Tar; per un quarto da professori ordinari di materie giuridiche, ad avvocati di provata esperienza e capacità professionali, a dirigenti generali o equiparati, a magistrati di Corte d’appello o di qualifica superiore, nominati con DPR, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole, espresso, a maggioranza dei componenti, dal Consiglio di presidenza; per il restante quarto sono nominati previo concorso pubblico.

 

Il consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia

Il consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia è espressione della speciale autonomia della Regione.

Ha 2 sezioni: una consultiva e l’altra giurisdizionale.

E’ composto da un presidente, designato dal Presidente del Consiglio di Stato tra i presidente di sezione del medesimo, due altri presidenti di sezione del Consiglio di Stato (uno, con funzioni di presidente aggiunto del Consiglio di giustizia amministrativa, preposto alla sezione consultiva e l’altro assegnato alla sezione giurisdizionale) ed otto componenti, di cui sei scelti tra i magistrati del Consiglio di Stato (due assegnati alla sezione consultiva e quattro a quella giurisdizionale), nonché nove componenti selezionati sulla base della particolare esperienza in materie giuridiche (designati dal Presidente della Regione siciliana; di questi, cinque sono assegnati alla sezione consultiva e quattro a quella giurisdizionale).

Ne fa parte anche un prefetto designato dal Ministro dell’interno di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed assegnato alla sezione consultiva. – Il prefetto ed i componenti designati dalla Regione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, cui partecipa anche il Presidente della Regione siciliana. Essi durano in carica sei anni e non possono essere confermati.

 

I TAR

istituiti nel 1971, hanno sede presso ciascun capoluogo di regione. In 9 regioni operano delle sezioni staccate in altre province. Per la competenza per territorio per i TAR, ci sono 4 ipotesi:

1) se il provvedimento, emesso da un’amministrazione statale o da un ente pubblico a carattere ultraregionale, produce effetti a livello regionale o locale, il ricorso va presentato presso il Tar della regione nella quale l’atto produca i suoi effetti, (e NON quindi presso il Tar del Lazio)

2) nel caso in cui gli effetti del provvedimento, emesso da una amministrazione statale o da un ente pubblico a carattere ultraregionale, riguardino più regioni, il ricorso va presentato al TAR Lazio

3) un provvedimento adottato da una amministrazione non statale (come l’ente pubblico a carattere regionale) deve essere impugnato presso il Tar della regione ove la stessa ha sede

4) la legge indica espressamente il Tar presso cui si debba presentare il ricorso (il legislatore privilegia il TAR Lazio)

 

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