La genericitĂ della previsione legislativa relativa all’eccesso di potere e l’impossibilitĂ di ricondurre le ipotesi di eccesso di potere a norme scritte hanno indotto la giurisprudenza a operare il sindacato per eccesso di potere attraverso figure sintomatiche corrispondenti a regole il cui rispetto è facilmente verificabile. La circostanza che queste regole siano state elaborate con riferimento a casi in cui esse erano state violate, ha fatto sì che esse venissero enunciate in forma negativa (il-logicitĂ , dis-paritĂ di trattamento, in-giustizia manifesta, difetto di istruttoria e così via).
Le figure sintomatiche dell’eccesso di potere costituiscono un’originale creazione del giudice amministrativo italiano, che si presta molto bene a un controllo avente per oggetto non direttamente la scelta, ma il modo in cui essa viene fatta: il giudice non può sindacare nel merito la scelta dell’amministrazione, ma può controllare che non si sia verificata nessuna di quelle circostanze che normalmente sono indizi di cattivo esercizio del potere. Non esiste, dunque, un numero chiuso di figure sintomatiche dell’eccesso di potere, avendo il giudice amministrativo, al quale se ne deve l’individuazione, scelto la strada di utilizzarle come mezzi per rendere piĂą penetrante il sindacato sull’atto e sul procedimento.
La figura originaria di eccesso di potere è lo sviamento di potere. Essa indica il perseguimento di un fine diverso da quello per il quale il potere amministrativo è attribuito: per esempio, un diniego della licenza di abitabilitĂ per motivi diversi da quelli attinenti all’igiene e alla sanitĂ .
Un altro esempio di sviamento di potere è il licenziamento di un dipendente per ragioni di servizio, adottato in realtà a scopo sanzionatorio.
Un esempio di travisamento dei _fatti (o errore sui presupposti) è la destinazione a zona boschiva, al fine di mantenere il patrimonio boschivo esistente, di un’area quasi totalmente e legittimamente edificata. Altro esempio si ha nel caso di eliminazione della destinazione a campeggio di un’area per temuto sovraffollamento di una strada diversa da quella dalla quale era previsto l’accesso al campeggio.
Un caso di illogicità è quello di disposizioni amministrative che, dopo avere imposto un divieto di circolazione stradale per automezzi pesanti, ne riducono gravemente la portata con numerose deroghe.
L’approvazione di lavori per un determinato importo, con impegno poi di una somma superiore è un caso di contraddittorietĂ . Altro caso di contraddittorietĂ (o contraddizione tra motivi e dispositivo) è la revoca di incarico, con richiamo a circolari di tenore opposto al contenuto della deliberazione assunta.
Il caso di esonero per scarso rendimento di un dipendente la cui capacitĂ lavorativa sia stata limitata da un infortunio sul lavoro è un’ipotesi di ingiustizia manifesta. Altro caso è l’irrogazione di sanzione amministrativa senza tenere conto di circostanze esimenti o attenuanti.
Sono casi di difetto di istruttoria, tra gli altri, la chiusura al traffico automobilistico di un’ampia parte del centro storico in assenza di adeguata istruttoria, in particolare relativamente alle esigenze di tutela della stabilitĂ dei palazzi monumentali, alle conseguenze su abitanti, professionisti e operatori economici della zona, ai riflessi sull’incremento del traffico nelle zone limitrofe, e l’imposizione di vincolo su terreni di interesse storico-artistico, non preceduta da alcuna concreta ricerca dei depositi archeologici nĂ© da alcuna verifica dell’attendibilitĂ delle fonti storiche e documentali.
La circolare non è un atto normativo, quindi la sua violazione non dà luogo a violazione di legge.
Può, però, aversi la figura sintomatica di violazione di circolare in ipotesi quali quelle della autorizzazione al trasferimento di impianto di distribuzione di carburante in violazione delle distanze minime stabilite con circolare ministeriale e della violazione di garanzie relative al procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, previste da circolare del Consiglio superiore della magistratura.