L’amministrazione pubblica risulta essere caratterizzata da un particolare rapporto con la legge: questa, infatti, considerata nel senso ampio, indirizza l’amministrazione, la quale agisce utilizzando poteri autoritativi, svolge una funzione di garanzia nei suoi confronti.

La particolare funzione che debbono svolgere gli apparati amministrativi, tuttavia, è caratterizzata anche da norme generali, che vengono correttamente definiti principi generale.

L’art. 97 vuole che i pubblici uffici [siano] organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione .

Quello di imparzialità è un concetto che richiama la funzione del giudice, il quale, nel decidere le controversie tra i portatori di interessi diversi, deve applicare la legge senza preferenze per nessuna delle parti. Come detto, tuttavia, le amministrazioni pubbliche sono tenute a perseguire i c.d. interessi pubblici, i quali non coincidono con gli interessi di tutti. Occorre allora spiegare in che senso le amministrazioni pubbliche, che possono apparire portatrici di interessi di parte, possano e debbano essere imparziali (c.d. parti imparziali). Occorre notare che le valenze del principio di imparzialità possono essere diverse:

  • se il principio è riferito all’attività, dato che l’attività amministrativa è completamente vincolata da norme, il compito degli apparati amministrativi consiste essenzialmente nel far rispettare quelle norme. In tal caso, quindi, per essere imparziale, l’amministrazione deve tenere un comportamento assimilabile a quello di un giudice;
  • se il principio è riferito all’organizzazione, da esso possono desumersi regole riguardanti:
    • le relazioni organizzative tra diversi apparati: in questo caso, per garantire l’imparzialità, può risultare necessaria la massima indipendenza possibile degli apparati amministrativi (anche) dagli apparati politici.
    • le persone che operano per l’amministrazione: in questo caso, per garantire l’imparzialità, occorre evitare che le persone che agiscono per l’amministrazione abbiano interessi contrastanti con quelli curati dall’amministrazione (conflitto di interessi);
    • si potrebbe sostenere che il principio di imparzialità tendenzialmente coincida con il principio di eguaglianza, vietando all’amministrazione di operare discriminazioni prive di un fondamento. Si potrebbe tuttavia obiettare che a tal fine è appunto sufficiente il principio di eguaglianza e che l’imparzialità, al massimo, può considerarsi uno suo sviluppo.

All’imparzialità si è ricondotta quella particolare caratteristica dell’amministrazione pubblica secondo la quale, quando essa opera nel caso concreto per soddisfare gli “interessi pubblici” risultanti dagli atti di indirizzo politico, deve comunque essere attenta a tutti gli interessi, tanto pubblici che privati. La necessità di attuare l’imparzialità mediante la partecipazione dei diversi possibili interessati, tuttavia, non può essere intesa in senso assoluto:

  • perché sarebbe impossibile conoscere tutti i potenziali interessati ad una decisione;
  • perché lo stesso art. 97 che impone l’imparzialità prescrive anche il buon andamento dell’amministrazione pubblica e quindi, qualora i due principi fossero assolutizzati, potrebbero venire a contrarsi in contraddizione insanabile.
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