L’ art. 97 Cost. specifica, al co. 1, che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che sia assicurata l’ imparzialità dell’ organizzazione e dell’ attività amministrativa; ora, imparzialità dell’ amministrazione significa una molteplicità di cose:
• anzitutto, l’ organizzazione si definisce imparziale quando è strutturata in modo che chi amministra (amministratore o funzionario) non sia personalmente interessato alla materia della decisione; in questa prospettiva, la Consulta ha dichiarato illegittime quelle leggi regionali che, nel disciplinare la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi presso enti locali, prevedevano che i commissari fossero, in maggioranza, espressioni del consiglio comunale, anziché esperti in materia (sent. 453/90);
• l’ imparzialità dell’ organizzazione richiede, in secondo luogo, che il personale sia reclutato in modo imparziale; in questo senso, il co. 1 dell’ art. 97 Cost. viene a collegarsi al co. 3 della medesima disposizione, secondo il quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso: ciò significa, in altri termini, che l’ amministrazione ha il dovere di scegliere i propri dipendenti attraverso esami che accertino, in modo obiettivo, le capacità professionali dei candidati e a cui tutti i cittadini, in possesso dei requisiti richiesti, possano partecipare in condizione di parità (si vuole, in tal modo, impedire all’ amministrazione la possibilità di effettuare assunzioni in maniera clientelare, cioè in base a raccomandazioni, a conoscenze personali, familiari o politiche);
• l’ organizzazione è, poi, imparziale se esulano da essa tutti quei componenti che potrebbero essere parziali (così, ad es., per lunghi anni i consigli di amministrazione degli enti pubblici sono stati, in parte, composti da rappresentanti sindacali; in epoca più recente si è capito, però, che una composizione del genere veniva a contrastare con il principio di imparzialità, dal momento che una quota dell’ organo di amministrazione è per definizione parziale in tutte le materie che riguardano il personale; da qui un progressivo esodo dei sindacati dagli organi di amministrazione degli enti pubblici);
• il principio di imparzialità valorizza, infine, il procedimento amministrativo: questo, infatti, richiede che la decisione dell’ amministrazione sia preceduta da una sequenza di atti di natura istruttoria (sul piano organizzativo, ciò si traduce nella necessità di separare gli uffici con compiti istruttori da quelli con competenze decisorie).